Cassazione Civile, Ordinanza n. 11091/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva contestato al contribuente la mancata dichiarazione, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2005, di disponibilità finanziarie detenute in Germania (azioni di una società estera), irrogando le relative sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo: (1) che il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 78/2009 non potesse applicarsi retroattivamente a periodi d'imposta anteriori al 2009; (2) che la presentazione di una dichiarazione integrativa nel 2010 avesse sanato l'omissione; (3) che la sanzione fosse sproporzionata alla violazione alla luce del diritto UE e della CEDU; (4) che l'omissione dovesse essere considerata violazione formale, con conseguente applicazione dell'esimente prevista per le irregolarità meramente formali; (5) che vi fosse omessa pronuncia sulla causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi, tutti respinti dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina del raddoppio dei termini per gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore; ha respinto il secondo motivo, ribadendo che la dichiarazione integrativa non esclude l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'eventuale ravvedimento; ha dichiarato il terzo motivo carente di specificità e comunque infondato, escludendo che la sanzione italiana monitoraggio fiscale fosse paragonabile a quella spagnola ritenuta sproporzionata dalla CGUE; ha respinto il quarto motivo, qualificando l'omessa indicazione nel quadro RW come violazione non meramente formale, ma funzionale al monitoraggio fiscale e ai controlli dell'Amministrazione; ha ritenuto il quinto motivo in parte inammissibile e in parte infondato, escludendo la sussistenza di obiettiva incertezza normativa e quindi della causa di non punibilità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 78/2009
I commi che raddoppiano i termini hanno natura procedimentale, non sostanziale, e si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore; la presunzione di evasione del comma 2, invece, è sostanziale e non retroattiva.
art. 12, comma 2, d.l. 78/2009
La presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non può operare retroattivamente.
Per gli anni anteriori all'entrata in vigore della disciplina del 2009 resta applicabile la disciplina previgente in tema di monitoraggio e sanzioni per attività finanziarie estere.
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998
La dichiarazione integrativa è emendabile, ma tale emendabilità non esclude l'applicazione delle sanzioni, salvo il ravvedimento operoso.
È richiamato come disciplina del ravvedimento operoso, che resta operante anche in presenza di dichiarazione integrativa.
art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dal ricorrente sul piano della proporzionalità della sanzione, ma ritenuto non pertinente rispetto alla disciplina italiana applicabile.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di sproporzione, ma non ritenuto decisivo nella fattispecie.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997
Non consente di qualificare come meramente formale l'omessa dichiarazione del quadro RW, poiché la violazione è funzionale al monitoraggio fiscale.
L'esimente per violazioni meramente formali non si applica all'omessa indicazione di attività finanziarie estere, trattandosi di violazione non formale.
È richiamato per distinguere l'ignoranza incolpevole dall'incertezza normativa oggettiva e per negare la causa di non punibilità nel caso concreto.
È richiamato, in combinazione con lo Statuto del contribuente, quale base dell'esimente per obiettiva incertezza normativa, esclusa nel caso di specie.
art. 111 Cost.
Richiamato per giustificare, in astratto, la possibilità per la Cassazione di decidere nel merito ove l'omessa pronuncia riguardi una questione di solo diritto.
È interpretato nel senso che la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, senza rinvio, quando la questione omessa è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri di impugnazione richiamati per i singoli motivi; il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui non individuava il fatto storico omesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere, la presunzione di evasione introdotta dal d.l. 78/2009 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente, mentre il raddoppio dei termini per l'accertamento e per la contestazione delle sanzioni ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- La dichiarazione integrativa del reddito, anche se emendabile, non elimina di per sé la responsabilità sanzionatoria per l'originaria omissione, restando distinto il diverso istituto del ravvedimento operoso.
- L'omessa compilazione del quadro RW non integra una violazione meramente formale, perché incide sulle finalità di controllo e monitoraggio dei trasferimenti di capitali all'estero e quindi non può beneficiare dell'esimente prevista per le irregolarità formali.
- La causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva, univoca e non superabile con ordinaria interpretazione metodicamente corretta; non basta l'allegazione soggettiva di buona fede del contribuente.
- La censura sulla sproporzione della sanzione deve essere specifica e supportata da adeguata allegazione dei fatti rilevanti; in difetto, e se la sanzione prevista dall'ordinamento nazionale è contenuta entro limiti ragionevoli, la doglianza non può essere accolta.
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