Cassazione Civile, Ordinanza n. 11086/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso dell'IRAP versata in eccesso per il periodo d'imposta 2007 presentata da una società che gestiva parcheggi pubblici, sia in concessione da enti pubblici sia di proprietà. La contribuente sosteneva di essere esclusa dall'IRAP perché la propria attività, svolta in regime di libera concorrenza, era da equiparare ai contratti di appalto e rientrava tra quelle per le quali operava la riduzione del cd. cuneo fiscale prevista dall'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 come modificato dalla legge finanziaria 2007. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi confermato il diritto al rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza della CTR del Lazio. Nel giudizio di legittimità la controricorrente ha eccepito l'invalidità della notificazione del ricorso nei confronti di alcune Regioni intimate, sostenendo anche l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, e ha chiesto in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Dopo un'ordinanza interlocutoria che aveva disposto la rinnovazione della notifica per mancata prova della regolarità delle PEC utilizzate, l'Agenzia ha rinnovato la notifica ma nuovamente all'indirizzo PEC ritenuto non regolarmente risultante dal ReGIndE per la Regione Lazio. La Corte ha quindi rilevato che la rinnovazione non era stata eseguita ritualmente e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione tributaria relativa al diritto al rimborso IRAP, perché ha ritenuto invalida anche la notificazione in rinnovazione del ricorso per cassazione, effettuata dall'Agenzia delle entrate al medesimo indirizzo PEC già giudicato non regolare. In conseguenza di tale nullità, ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente; la Corte ha inoltre precisato che, essendo l'Agenzia amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore contributo di cui al D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
come modificato dalla legge n. 296 del 2006
norma richiamata dalla contribuente per sostenere la spettanza del rimborso IRAP in relazione alla riduzione del cd. cuneo fiscale; la Corte non si pronuncia sul merito dell'interpretazione perché arresta il giudizio per inammissibilità processuale
art. 107 TFUE
richiamato dalla controricorrente nella richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; la Corte non dispone il rinvio perché dichiara inammissibile il ricorso
richiamato con riferimento al registro pubblico ReGIndE, rilevante ai fini della validità delle notifiche telematiche
la Corte richiama il principio secondo cui, una volta dichiarata la nullità e ordinata la rinnovazione della notificazione, se anche la rinnovazione è nulla non può disporsi un'ulteriore rinnovazione
richiamato per affermare l'inderogabilità dei termini perentori e l'impossibilità di prorogarli, salvo eventuali presupposti di rimessione in termini
richiamato per gli adempimenti difensivi e il deposito delle memorie nel procedimento camerale in cassazione
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte precisa che non si applica l'ulteriore contributo unificato perché l'Agenzia delle entrate, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito
non espressamente applicato nella decisione, ma il richiamo alla prova della regolare notifica implica che l'onere di dimostrare la rituale rinnovazione gravava sulla parte ricorrente
Massime di principio
- Quando la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione perché quella originaria è nulla, la parte ricorrente deve eseguire la rinnovazione in modo pienamente conforme alle indicazioni ricevute; la reiterazione dello stesso vizio notificatorio comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Ai fini della notificazione telematica, è processualmente idoneo il solo indirizzo PEC risultante dai registri pubblici qualificati; la notificazione eseguita a un indirizzo diverso è nulla anche se riferibile alla parte o al difensore.
- Dichiarata la nullità della notificazione in rinnovazione, non può essere concesso un ulteriore termine per una nuova rinnovazione, poiché i termini perentori non sono prorogabili salvo i casi di rimessione in termini.
- La Corte di cassazione, ove rilevi una causa processuale di inammissibilità del ricorso, non esamina le questioni di merito neppure se attengono a profili tributari sostanziali di rilievo, come il diritto al rimborso di imposte indebitamente versate.
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