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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11089/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1995, recuperando a tassazione maggiori redditi di partecipazione derivanti da una vicenda che aveva riguardato una cooperativa di cui il contribuente era socio, nonché una società di persone partecipata dalla stessa cooperativa. La cooperativa aveva definito la propria lite fiscale mediante condono ex art. 16 L. n. 289/2002; il contribuente sosteneva che tale definizione dovesse riverberarsi anche sul suo debito pro quota, riducendo o azzerando la base imponibile a lui imputabile. Con il primo motivo di ricorso deduceva violazione degli artt. 5 e 40 TUIR e motivazione contraddittoria, assumendo che il condono della società partecipata dovesse estendersi automaticamente al socio. Con il secondo motivo lamentava omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al merito dell'accertamento, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. Inoltre, nella memoria finale chiedeva sostanzialmente di attendere un eventuale esito favorevole di un ricorso alla CEDU, ma tale richiesta è stata ritenuta non praticabile nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la definizione agevolata della lite fiscale da parte della società non produce automaticamente effetti favorevoli sui soci, i quali devono presentare autonoma istanza per fruirne; ha inoltre chiarito che la regola dell'imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ex art. 5 TUIR non è applicabile alla diversa ipotesi di condono ex art. 16 L. n. 289/2002, perché quest'ultimo comporta il versamento di una somma che non incide sulla determinazione della base imponibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la questione del merito dell'accertamento non risultava dedotta nel giudizio di rinvio e che in cassazione non possono introdursi questioni nuove. Ha infine escluso la possibilità di sospendere il giudizio in attesa di una decisione della CEDU, richiamando la disciplina della revocazione ex art. 391-quater c.p.c. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte osserva che è ammissibile il motivo di ricorso che cumuli censure ex nn. 3 e 5 purché siano chiaramente distinguibili le doglianze di diritto e quelle di fatto.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    La regola di imputazione per trasparenza del reddito della società di persone ai soci in proporzione alle quote di partecipazione opera in relazione alla determinazione della base imponibile, ma non si estende automaticamente alla diversa disciplina del condono fiscale della società.

  • art. 40 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 5 TUIR, ma ritenuto non decisivo per la fattispecie concreta così come definita dalla Corte.

  • art. 16 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La definizione agevolata della lite mediante pagamento di un importo non incide sulla base imponibile e non si estende automaticamente ai soci della società che ha aderito al condono.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo se la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito; in cassazione non possono introdursi questioni nuove non trattate nei gradi precedenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente, senza che ciò incida sull'esito del giudizio.

  • art. 391-quater c.p.c.

    La Corte esclude la sospensione del giudizio in attesa della CEDU, richiamando il rimedio speciale della revocazione per le decisioni dichiarate contrarie alla Convenzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo, con statuizione finale conforme al meccanismo legale.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite fiscale da parte di una società non produce, di regola, effetti automatici sui soci: il socio che intenda avvalersene deve compiere un autonoma iniziativa nei confronti dell'Amministrazione.
  • La disciplina dell'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone opera per la determinazione del reddito socialmente accertato, ma non consente di estendere al socio gli effetti di un condono o di una definizione che non incide sulla base imponibile.
  • In cassazione non è deducibile l'omessa pronuncia su questioni che non risultino effettivamente devolute al giudice di merito; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove la questione sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una sospensione in attesa di un eventuale esito della CEDU quando l'ordinamento prevede un rimedio specifico per le decisioni passate in giudicato dichiarate contrarie alla Convenzione, ossia la revocazione ex art. 391-quater c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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