Cassazione Civile, Ordinanza n. 11088/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione aveva accertato, per l'anno d'imposta 1993, maggiori redditi nei confronti di una cooperativa, disconoscendone lo scopo mutualistico, e poi aveva imputato utili occulti ai soci della cooperativa e, a cascata, maggiori redditi di partecipazione ai soci delle società di persone socie della cooperativa. Due ex soci delle società di persone avevano impugnato gli avvisi, sostenendo che una delle società di persone aveva successivamente definito la propria lite con condono ex art. 16 L. n. 289/2002 e che tale definizione dovesse estendersi anche ai soci, riducendo il loro debito pro quota. Con il primo motivo del ricorso per cassazione, comune ad entrambi i ricorsi riuniti, i contribuenti denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 40 TUIR, assumendo che il condono della società partecipata avesse azzerato o comunque ridotto la base imponibile imputabile ai soci e che la CTR avesse errato nell'escludere tale effetto. Con il secondo motivo lamentavano omessa pronuncia sul motivo di appello inerente al merito dell'accertamento tributario, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi riuniti. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il condono fiscale definito dalla società non si estende automaticamente ai soci: per beneficiarne i soci avrebbero dovuto presentare autonoma istanza, restando fermo il potere dell'Amministrazione di procedere ad accertamenti e rettifiche nei loro confronti. Ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo all'art. 5 TUIR e alla giurisprudenza relativa a ipotesi diverse, spiegando che quelle decisioni riguardavano rettifiche della dichiarazione incidenti sulla determinazione della base imponibile, mentre il condono ex art. 16 L. n. 289/2002 si realizza con versamento di un importo che non incide sulla base imponibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione di merito non risultava riproposta in sede di rinvio e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. È stata anche respinta la richiesta, solo prospettata in memoria, di attendere la decisione della CEDU, richiamandosi l'esistenza del rimedio della revocazione ex art. 391-quater c.p.c. per le decisioni dichiarate contrarie alla Convenzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
la regola di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci in proporzione alle quote di partecipazione non opera per far estendere automaticamente ai soci gli effetti del condono definito dalla società in una fattispecie diversa da quella della rettifica della dichiarazione
art. 16 L. 27 dicembre 2002, n. 289
la definizione agevolata della lite fiscale della società avviene mediante versamento di un importo che non incide sulla determinazione della base imponibile e non si estende automaticamente ai soci
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
è ammissibile il cumulo in un unico motivo di censure di violazione di legge e di vizio motivazionale se le doglianze sono specificamente individuate e chiaramente intellegibili
l'omessa pronuncia è deducibile solo su questioni effettivamente devolute e riproposte nel giudizio di merito
la memoria depositata in prossimità della decisione non può introdurre una richiesta di sospensione non prevista nel giudizio di legittimità
per le decisioni passate in giudicato dichiarate dalla CEDU contrarie alla Convenzione è previsto uno specifico rimedio di revocazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
segue la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge
Massime di principio
- Il condono o la definizione agevolata ottenuti da una società non si estendono automaticamente ai soci: ciascun socio che intenda avvalersene deve attivare autonomamente il relativo beneficio, restando salvo il potere dell'Amministrazione di emettere accertamenti individuali.
- La regola di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone opera sulla determinazione del reddito societario, ma non può essere invocata per trasferire ai soci gli effetti di una definizione agevolata che non incida sulla base imponibile.
- L'omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se la questione era stata effettivamente devoluta e mantenuta viva nel giudizio di merito; non è consentito introdurre per la prima volta in legittimità questioni non riproposte dopo la cassazione con rinvio.
- La memoria depositata in cassazione non può fondare la sospensione del giudizio per la pendenza di un ricorso alla CEDU, essendo previsto dall'ordinamento uno specifico rimedio di revocazione per le decisioni passate in giudicato dichiarate contrarie alla Convenzione.
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