Cassazione Civile, Ordinanza n. 11085/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso delle trattenute operate dall'INPS sui ratei di pensione corrisposti a un cittadino italiano residente in Svizzera per gli anni 2009-2012. Il contribuente aveva chiesto il rimborso invocando la Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni; l'Amministrazione aveva respinto l'istanza. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il rimborso ma dichiarando tardiva la richiesta limitatamente al 2009. La CTR confermava. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 29, comma 2, della Convenzione Italia-Svizzera, in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non avesse dato prova del diritto al rimborso perché non aveva prodotto un idoneo attestato ufficiale dello Stato di residenza e non aveva dimostrato l'effettiva tassazione in Svizzera delle somme pensionistiche. Contestava inoltre che la certificazione prodotta provenisse da autorità fiscale locale e non dall'autorità fiscale dello Stato estero, nonché l'assenza di un espresso richiamo alla Convenzione nei documenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la residenza svizzera del contribuente era ormai pacifica; che il trattamento pensionistico erogato dall'INPS va qualificato come prestazione di natura privatistica ai sensi dell'art. 19 della Convenzione; che, in tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di residente nello Stato contraente rileva come potenziale assoggettamento ad imposizione illimitata nello Stato di residenza, senza necessità di dimostrare l'effettivo prelievo fiscale subito; e che l'attestazione richiesta dall'art. 29 non deve contenere formule sacramentali né espliciti riferimenti alla Convenzione, essendo sufficiente l'attestazione dell'assoggettamento del reddito alla tassazione svizzera. È stata inoltre ritenuta irrilevante la circostanza che la certificazione provenisse da un ufficio fiscale locale, dovendosi tener conto dell'organizzazione cantonale della fiscalità svizzera. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'Amministrazione soccombente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Il motivo era formalmente rubricato come vizio di giurisdizione, ma la censura era in realtà diretta a dedurre violazione di legge sostanziale.
art. 29, comma 2, Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
"Le istanze di rimborso... devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione"
L'attestazione richiesta non necessita di formule sacramentali né di espresso richiamo convenzionale; è sufficiente che da essa risulti l'assoggettamento del reddito alla tassazione nello Stato di residenza e il possesso delle condizioni sostanziali per il beneficio convenzionale.
L'Amministrazione invocava la regola sull'onere della prova per sostenere che il contribuente non avesse dimostrato il diritto al rimborso; la Corte ha ritenuto la prova fornita sufficiente.
art. 19 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
Il trattamento pensionistico corrisposto dall'INPS è stato qualificato come avente natura privatistica ai sensi della Convenzione.
È la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione Italia-Svizzera richiamata dalla Corte.
È la norma processuale richiamata per la proponibilità del motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In tema di rimborso di ritenute per evitare la doppia imposizione internazionale, l'attestato dello Stato di residenza previsto dalla convenzione non richiede formule rituali o il richiamo espresso alla convenzione, purché consenta di accertare l'assoggettamento del reddito alla tassazione nello Stato estero e la sussistenza delle condizioni sostanziali per il beneficio.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina convenzionale contro le doppie imposizioni, la residenza nello Stato contraente va intesa come potenziale assoggettamento a imposizione illimitata nello Stato di residenza, senza che sia necessario provare l'effettivo prelievo fiscale subito sul singolo reddito.
- Se la struttura fiscale dello Stato estero è articolata su base territoriale o cantonale, l'attestazione rilasciata dall'autorità fiscale locale può essere idonea a integrare il requisito documentale convenzionale, ove coerente con l'ordinamento di quello Stato.
- L'onere probatorio del contribuente è assolto quando la documentazione prodotta consenta di verificare la residenza estera e l'assoggettamento del reddito alla fiscalità dello Stato di residenza; non è richiesta una prova ulteriore dell'effettiva tassazione in concreto del medesimo reddito in quello Stato.
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