Cassazione Civile, Ordinanza n. 05823/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e versamento di IRES, IRAP e IVA per annualità 2007 e 2008, oltre a contestazioni relative a mancato rilascio di scontrini e ricevute e omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie. Le contestazioni derivavano da verifiche della Guardia di Finanza svolte presso la sede sociale e l'abitazione di alcuni componenti del consiglio direttivo, dalle quali era stata desunta un'attività di fidelizzazione della clientela, l'assenza di documentazione tipica dell'ente associativo e, in sostanza, la natura commerciale dell'associazione. I contribuenti avevano impugnato gli accertamenti, ma CTP e CTR avevano confermato la pretesa. In cassazione deducevano: 1) violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e 115, 116 e 324 c.p.c. per avere la CTR ritenuto esistente un giudicato esterno sulla natura commerciale in relazione all'anno 2006 senza che fosse stata prodotta la sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato; 2) violazione degli artt. 7 e 148 TUIR e 90 L. 289/2002, sul rilievo che il giudicato relativo a una diversa annualità non può automaticamente estendersi oltre i limiti temporali e fattuali del rapporto tributario; 3) violazione degli artt. 14 Cost., 52 d.P.R. 633/1972 e 33 d.P.R. 600/1973, perché la CTR aveva reputato adeguata la motivazione del primo giudice sulla sussistenza dei gravi indizi necessari per l'autorizzazione all'accesso domiciliare; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116 e 324 c.p.c., poiché l'Agenzia non avrebbe prodotto i processi verbali di constatazione e non sarebbe quindi chiaro su quali elementi i giudici di merito avessero fondato la conclusione circa la natura commerciale dell'ente; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., in relazione alla statuizione sulla pretesa natura commerciale dell'associazione, essendosi la CTR limitata a un'affermazione generica e non argomentata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quinto motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché non risultava la produzione della sentenza invocata come giudicato esterno in copia autentica con attestazione di passaggio in giudicato, sicché non poteva dirsi provata l'esistenza del giudicato. Ha ritenuto altresì fondata la censura di motivazione apparente, rilevando che la parte della motivazione della CTR residua rispetto al motivo accolto era meramente grafica e non consentiva di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio e, indirettamente, per negare che potesse affermarsi un giudicato o una qualificazione fattuale senza adeguata prova documentale
richiamato in relazione al giudicato esterno, che richiede prova della decisione passata in giudicato
richiamato a sostegno della doglianza sulla valutazione degli elementi di causa e sulla mancanza di prova documentale
richiamato per contestare la valutazione delle prove operate dal giudice di merito
richiamato in tema di passaggio in giudicato della sentenza
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a base dei primi quattro motivi
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente dedotto con il quinto motivo
richiamato nel secondo motivo, in relazione alla disciplina fiscale applicabile agli enti associativi
richiamato nel secondo motivo in tema di regime fiscale degli enti associativi
art. 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato nel secondo motivo per la disciplina agevolativa degli enti sportivi dilettantistici
art. 14 Cost.
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla tutela del domicilio
art. 52 d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, e della necessità di autorizzazione per accesso domiciliare
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di poteri istruttori e accessi dell'amministrazione finanziaria
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il requisito di motivazione delle sentenze tributarie
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere opposto nel processo tributario solo se la sentenza invocata sia prodotta in copia autentica munita di attestazione del passaggio in giudicato; in difetto, non è possibile ritenere provata la definitività della decisione.
- Il giudicato formatosi su una diversa annualità d'imposta può incidere solo sui presupposti fattuali o giuridici comuni, ma non opera automaticamente per tutte le annualità successive se non nei limiti in cui la situazione non sia mutata in fatto o in diritto.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando si risolve in affermazioni generiche o meramente grafiche che non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi e una di esse viene travolta, il giudice di legittimità deve esaminare anche le ulteriori censure non assorbite che potrebbero comunque incidere sulla tenuta complessiva della decisione.
- Nel processo tributario l'accertamento della natura commerciale di un ente deve poggiare su un apparato motivazionale effettivo e su elementi probatori specifici, non su affermazioni apodittiche o sulla sola mancanza di contestazioni puntuali da parte del contribuente.
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