Cassazione Civile, Ordinanza n. 05806/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di rettifica relativo all'anno d'imposta 2006, all'esito di un controllo svolto senza accesso presso i locali del contribuente ma sulla base di documentazione e delle risposte fornite a un questionario inviato dall'Ufficio. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP e poi in appello dinanzi alla CTR, ma i giudici di merito avevano respinto entrambi i ricorsi. In cassazione il contribuente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso si applichi non solo agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, ma anche agli accertamenti cd. 'a tavolino' basati su acquisizione documentale presso l'Amministrazione; poiché l'atto era stato emesso dopo soli quarantacinque giorni dall'invio del questionario, ne avrebbe dovuto conseguire la nullità/invalidità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera soltanto in caso di controllo effettuato presso la sede del contribuente e non si estende agli accertamenti 'a tavolino' svolti dall'Amministrazione sulla base dei dati forniti dal contribuente o acquisiti documentalmente. Poiché nel caso concreto l'accertamento era stato eseguito in base alle risposte al questionario, non sussisteva la violazione dedotta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio per presentare osservazioni dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni si applica solo ai controlli svolti presso la sede del contribuente e non agli accertamenti a tavolino effettuati dall'Amministrazione sulla base di dati e documenti già acquisiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto nel testo dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 la previsione relativa al raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente per l'emissione dell'avviso di accertamento dopo la conclusione delle operazioni di verifica opera soltanto quando vi sia stato un accesso o una verifica presso i locali del contribuente.
- Gli accertamenti svolti esclusivamente sulla base di questionari, documenti e dati già nella disponibilità dell'Amministrazione non sono assimilabili ai controlli esterni presso il contribuente e non impongono l'attesa del termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
- La dedotta anticipazione dell'atto impositivo è irrilevante se il procedimento accertativo non rientra nell'ambito applicativo della garanzia procedimentale invocata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05807/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05810/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05811/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05812/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05815/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05816/2023 del 27/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →