Cassazione Civile, Ordinanza n. 05810/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore servizio idrico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ripetizione di indebito proposta da un utente del servizio idrico nei confronti del gestore del servizio e del Comune, per ottenere la restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione delle acque, ritenuta non dovuta perché l’impianto di depurazione di Cuma sarebbe stato obsoleto e sostanzialmente inefficiente. Il giudice di pace accolse la domanda e riconobbe anche una manleva in favore del gestore nei confronti della Regione. In appello, la Regione contestò la ricostruzione del tribunale, deducendo: l’erronea estensione della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 ai casi di depuratore solo parzialmente funzionante o inefficiente; l’erronea distribuzione dell’onere probatorio sulla prova dell’affidamento delle opere di progettazione, completamento o ristrutturazione dell’impianto; l’erronea statuizione sulla legittimazione passiva e sulla manleva/regresso; l’illogica inversione dell’onere della prova e l’omesso esame di fatti decisivi circa l’esistenza e il funzionamento dell’impianto e la titolarità del diritto azionato. La Cassazione è stata investita di quattro motivi, tutti fondati in larga parte su contestazioni in fatto e sulla rivalutazione delle prove, oltre che sulla dedotta violazione delle norme sulla tariffa idrica e sull’interpretazione della pronuncia costituzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché la giurisprudenza di legittimità equipara alla mancanza o temporanea inattività degli impianti anche la loro assoluta inefficienza, quando ciò comporti la mancata fruizione del servizio di depurazione per fatto non imputabile all’utente. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, in violazione dei limiti del giudizio di cassazione, e perché non rispettosi degli oneri di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre, essendo la vicenda soggetta al regime della doppia conforme, risultava precluso il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori di Hydrogest dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
invocato per la ripetizione delle somme versate a titolo di quota tariffaria di depurazione ritenuta indebita.
richiamato in relazione alla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato e alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale.
art. 14, comma 1, l. 36/1997
menzionato come norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui prevedeva il pagamento della quota tariffaria anche in mancanza o inattività degli impianti.
sentenza Corte cost. n. 335/2008
interpretata nel senso che il pagamento della quota depurazione è indebito quando il servizio non sia fruito per mancanza, temporanea inattività o assoluta inefficienza dell’impianto.
art. 8-sexies d.l. 208/2008 conv. in l. 13/2009
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la tariffa comprende anche costi di progettazione, realizzazione, completamento o ristrutturazione degli impianti di depurazione.
art. 2 d.m. 30 settembre 2009
invocato in relazione alla composizione della tariffa e agli oneri per le opere sugli impianti.
eccepito in appello come prescrizione quinquennale delle somme, esclusa dal giudice di merito perché le somme non avevano carattere di periodicità.
norma di riferimento dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione e, per quelli fattuali, tendevano a una rivalutazione del merito non consentita.
usato per dedurre violazioni di legge, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vero errore di diritto nella qualificazione della inefficienza dell’impianto come situazione equiparabile alla temporanea inattività.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ribadito i limiti del vizio dopo la riforma del 2012 e l’inammissibilità del controllo sulla mera sufficienza della motivazione.
richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
richiamato per censurare la mancata specificazione, nel ricorso, degli atti e dei documenti su cui si fondavano le doglianze.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara espressamente di non applicare la regola di giudizio; non basta contestare la valutazione delle prove.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o afferma di valutarla con prudente apprezzamento quando è soggetta a regola diversa.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mancanza o la temporanea inattività dell’impianto di depurazione, ai fini della ripetizione della quota tariffaria, comprende anche l’assoluta inefficienza dell’impianto, quando essa equivalga alla sostanziale impossibilità di fruire del servizio per causa non imputabile all’utente.
- La censura per violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una contestazione meramente fattuale dell’accertamento compiuto dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo entro i limiti del "minimo costituzionale" della motivazione e non consente di sollecitare un riesame del merito o della sufficienza logica della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può dedurre il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo in casi rigorosi: non basta contestare il peso attribuito alle prove, occorrendo allegare l’uso di prove non introdotte dalle parti, l’omesso rispetto di una prova legale o l’attribuzione a una prova di un valore giuridicamente erroneo.
- La parte che invoca l’irripetibilità o la debenza della tariffa di depurazione deve confrontarsi con la prova, in concreto, dell’effettiva fruizione o della concreta impossibilità di fruirne, secondo la disciplina applicabile e l’interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
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