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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05807/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La vicenda riguarda un immobile in Milano pervenuto a tre sorelle per donazione della madre e detenuto in comproprietà, di cui la ricorrente era titolare di una quota pari a un terzo. La ricorrente ha agito chiedendo il risarcimento dei danni per avere le sorelle, secondo la sua prospettazione, impedito la partecipazione all'amministrazione del bene e l'uso dell'immobile, rifiutando di consegnare le chiavi e mantenendone la disponibilità esclusiva. Ha allegato di aver dovuto locare un altro appartamento a Milano per il periodo novembre 2009-ottobre 2013, sopportando canoni, utenze e tassa rifiuti che avrebbe evitato se avesse potuto godere del bene comune. In appello la domanda è stata respinta per difetto di prova dei fatti costitutivi, per assenza di prova che la ricorrente non potesse effettivamente fruire dell'immobile, per mancata dimostrazione di un nesso causale tra il preteso impedimento e la scelta di prendere in locazione altro immobile, e per la considerazione che la ricorrente, in un precedente giudizio del 2014, aveva domandato danni per mancata fruttificazione del bene, prospettazione ritenuta incompatibile con quella attuale di volerlo abitare. In cassazione sono stati dedotti sei motivi: violazione degli artt. 1102 e 2697 c.c. per avere negato il danno da uso esclusivo; nullità ex art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello introdotto d'ufficio il tema dell'uso turnario; violazione degli artt. 1102, 1223, 2043 e 2056 c.c. per avere ritenuto incompatibili le domande dei due giudizi; violazione delle norme sul nesso causale e sull'onere della prova; violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c. per la mancata ammissione dei capitoli istruttori; e travisamento della lettera del 2012 relativa alla richiesta di consegna delle chiavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, ritenendo che la questione delle prove fosse già stata esaminata dai giudici di merito e che il dedotto travisamento della prova non fosse più proponibile come vizio di legittimità dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., potendo semmai rilevare in revocazione. Ha ritenuto che la conferma del rigetto di tali censure rendesse superfluo l'esame dei primi quattro motivi, poiché restava insussistente la prova della preclusione del godimento del bene da parte delle sorelle, presupposto essenziale della domanda risarcitoria. In ogni caso, la Corte ha osservato che il primo e il secondo motivo non coglievano la ratio della sentenza impugnata, che non negava in astratto il diritto del comproprietario all'uso del bene comune, ma rilevava l'assenza di allegazione e prova di un uso turnario o condiviso e l'insufficienza degli elementi istruttori. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi relativa all'incompatibilità tra la domanda di abitazione del bene e la precedente domanda di messa a reddito del medesimo bene. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sussistenza del nesso causale è questione di fatto, non sindacabile come violazione di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con atto di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    "ciascun comproprietario ha diritto di godere del bene comune in maniera diretta e promiscua, purché non impedisca l'esercizio di uguali facoltà di godimento agli altri comproprietari"

    L'uso della cosa comune spetta a ciascun partecipante nei limiti della destinazione del bene e del pari godimento altrui; ove la natura del bene non consenta l'uso simultaneo, può rilevare un uso frazionato o turnario se allegato e provato.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'esclusione dal godimento del bene, il danno e il nesso causale grava sulla parte che agisce per il risarcimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su questioni non introdotte dalle parti; tuttavia la censura non è fondata quando la questione è già implicita nel thema decidendum e nelle rationes della decisione.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento comprende solo le conseguenze immediate e dirette del fatto dannoso.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria richiede la prova della condotta illecita, del danno e del nesso causale.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno aquiliano segue i criteri degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato in relazione al nesso causale e alla riconducibilità del pregiudizio alla condotta dedotta.

  • art. 115 c.p.c.

    È censurabile solo la decisione fondata su prove non introdotte o il mancato rispetto del principio di disponibilità della prova nei limiti consentiti.

  • art. 244 c.p.c.

    Le prove testimoniali devono essere articolate in modo specifico; capitoli generici possono essere dichiarati inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non consente di riesaminare l'accertamento di fatto, come quello sul nesso causale o sulla valutazione della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo; non è più censurabile il travisamento della prova come vizio di motivazione.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    Il travisamento della prova può rilevare, se del caso, come motivo di revocazione e non come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente precluso nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento promosso dal comproprietario che assuma di essere stato escluso dall'uso del bene comune, non basta allegare la mera disponibilità esclusiva del bene da parte degli altri partecipanti: occorre provare in concreto la preclusione del godimento, le iniziative svolte per ottenerlo e il nesso causale tra condotta dedotta e pregiudizio.
  • Il danno da mancato godimento della cosa comune non è configurabile in via automatica quando manchi la prova dell'effettiva impossibilità di uso del bene o dell'inerzia del preteso danneggiato nell'attivarsi per conseguirne la disponibilità.
  • La compatibilità tra più domande risarcitorie relative allo stesso bene va valutata in base alla specifica causa petendi dedotta nei diversi giudizi; la diversa prospettazione del pregiudizio può rendere non sovrapponibili le pretese.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l'accertamento del nesso causale o la valutazione del materiale probatorio, che appartengono al giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il travisamento della prova non è deducibile come vizio di legittimità; resta solo il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre l'errore percettivo può semmai integrare revocazione.
  • I capitoli di prova testimoniale devono essere specifici quanto a tempo, luogo e circostanze: la genericità legittima la loro declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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