Cassazione Civile, Ordinanza n. 05811/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un creditore, agendo quale mandataria di una società veicolo, aveva convenuto in giudizio il debitore cedente e l'acquirente di alcuni immobili, chiedendo in via principale la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita, in subordine la sua inefficacia ex art. 2901 c.c. e, ulteriormente in subordine, la condanna dei convenuti al pagamento dell'equivalente monetario dei beni qualora la restituzione fosse divenuta impossibile. La tesi attorea era che la vendita fosse stata compiuta dopo la revoca degli affidamenti bancari, in pregiudizio delle ragioni creditorie, che il prezzo non fosse stato realmente pagato al momento del rogito e che l'acquirente fosse consapevole dello stato di difficoltà del debitore. In primo grado il tribunale rigettava tutte le domande. In appello la parte attrice si limitava, secondo la Corte territoriale, a una generica riproposizione delle domande già formulate, senza reiterare in modo specifico quelle di simulazione, restituzione e revocatoria; veniva quindi ritenuta decaduta ex art. 346 c.p.c. da tali domande. La Corte d'appello affermava inoltre che, essendo passato in giudicato il rigetto della revocatoria, non poteva essere esaminato il presupposto dell'indisponibilità del bene necessario a fondare la richiesta dell'equivalente monetario, neppure riqualificando tale domanda come autonoma domanda di risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione la società creditrice lamentava, con un primo motivo, la violazione dell'art. 346 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non riproposte le domande e per avere affermato l'effetto preclusivo del giudicato sul rigetto della revocatoria rispetto alla domanda di pagamento dell'equivalente; con un secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che gli elementi fattuali acquisiti dimostravano lo stato di difficoltà del debitore e la consapevolezza dell'acquirente, oltre al successivo trasferimento del bene a terzi e a ulteriori circostanze sintomatiche della frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 346 c.p.c. da parte della Corte d'appello, osservando che la riproposizione delle domande non accolte in primo grado deve essere specifica e non può consistere in un generico rinvio alle difese svolte davanti al tribunale; nel caso concreto, le domande di simulazione, restituzione e revocatoria non erano state ritualmente reiterate. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha considerato in parte inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito e comunque infondato, poiché non conteneva specifiche censure giuridiche alla ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sull'effetto preclusivo del giudicato formatosi sul rigetto della revocatoria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado
le domande e le eccezioni non accolte, se rimaste assorbite, devono essere riproposte in modo specifico con il primo atto difensivo in appello; un richiamo generico alle difese di primo grado non è sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia.
domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice
per le questioni già decise nel merito dal primo giudice è necessario l'appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.
la domanda restitutoria o di equivalente monetario collegata alla revocatoria presuppone l'accertamento dei requisiti dell'azione revocatoria; se su tali presupposti si forma giudicato di rigetto, non può essere riconosciuto alcun danno o equivalente fondato sulla medesima premessa.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
la censura di legittimità deve investire specificamente la regola di diritto applicata dalla sentenza impugnata e non risolversi in una nuova ricostruzione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto per legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, le domande e le eccezioni non accolte e rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte in modo chiaro, specifico e tempestivo; un generico rinvio alle conclusioni di primo grado equivale a rinuncia.
- La riproposizione ex art. 346 c.p.c. non richiede formule sacramentali, ma deve consentire al giudice di appello di comprendere inequivocamente che la parte intende riaprire la discussione sulla questione non decisa.
- Se una domanda accessoria o consequenziale presuppone l'accertamento di un'azione principale già respinta con giudicato, il giudicato preclude l'esame del presupposto e impedisce di ottenere, sulla stessa base, un equivalente monetario o un risarcimento.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi di fatto; il motivo deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi in diritto della sentenza impugnata.
- La censura per violazione di legge è inammissibile o infondata se non individua con precisione l'errore di sussunzione o di interpretazione della norma, limitandosi a ripercorrere la vicenda fattuale e a prospettare una diversa ricostruzione probatoria.
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