Cassazione Civile, Ordinanza n. 05815/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore nei confronti di un debitore che aveva alienato l'unico immobile di sua proprietà a una società terza. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace l'atto di vendita; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provati sia l'eventus damni sia la consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente, desunta anche dalla testimonianza di un soggetto che aveva seguito le trattative. La società acquirente e i soci hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di legittimazione/procedibilità dell'azione, sostenendo che, essendo il debitore già fallito al momento della citazione, la domanda individuale del creditore era improponibile e poteva essere eventualmente esercitata solo dalla curatela; 2) violazione delle regole processuali perché la curatela, costituitasi in appello, avrebbe proposto una domanda nuova e tardiva, inammissibile; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo al presunto difetto di interesse della curatela per l'esistenza di un altro giudizio poi transatto; 4) erronea applicazione dell'art. 2901 c.c. per mancanza dell'eventus damni, poiché l'immobile era già ipotecato e il creditore avrebbe dovuto dimostrare la concreta probabilità di soddisfazione; 5) erronea applicazione dell'art. 2901 c.c. per mancanza del consilium fraudis/scientia damni, negando che fosse sufficiente la sola consapevolezza del pregiudizio senza un accordo fraudolento tra debitore e terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nella specie, l'azione revocatoria era stata proposta dal creditore quando il debitore era già fallito e il giudice di merito aveva errato nel dichiarare l'interruzione e la riassunzione; tuttavia, la doglianza poteva essere fatta valere solo dalla curatela e, comunque, i ricorrenti non avevano tempestivamente sollevato la questione in appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché nuovo. I motivi quarto e quinto sono stati respinti nel merito: la presenza di ipoteca sull'immobile non esclude l'eventus damni, che va valutato con giudizio prognostico e non con riferimento statico al momento dell'atto; inoltre, ai fini della revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo acquirente, senza necessità di provare un accordo fraudolento. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria tutela la garanzia patrimoniale del creditore e richiede la prova del pregiudizio alle ragioni creditorie; la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo può bastare, senza necessità di un accordo fraudolento.
art. 66 legge fallimentare
Il curatore può subentrare nell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal singolo creditore; il subentro non implica necessariamente la proposizione di una nuova azione se non muta sostanzialmente la materia del contendere.
art. 43 legge fallimentare
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti del fallimento sui giudizi pendenti e alla legittimazione processuale.
art. 75 c.p.c.
Richiamato come norma sulla capacità di stare in giudizio e sulla legittimazione processuale.
art. 81 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di legittimazione ad agire per la tutela di un diritto altrui.
art. 300 c.p.c.
Richiamato in relazione all'interruzione del processo per sopravvenuto fallimento.
art. 2909 c.c.
Richiamato con riferimento al giudicato e ai limiti di deduzione in appello.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato interno.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per sostenere l'inammissibilità in appello di domande nuove.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Per la deduzione di un documento in cassazione è necessario indicarne specificamente il contenuto, la produzione e la collocazione processuale.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Norma richiamata per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per una diversa lettura delle prove.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 157, terzo comma, c.p.c.
La parte che ha causato una nullità non può dedurla, salvo i casi in cui il rilievo officioso sia consentito anche nei gradi successivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato.
Massime di principio
- Se il debitore è già fallito, l'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore incontra il tema della legittimazione del curatore subentrante; tuttavia, la doglianza sulla improponibilità o improcedibilità può essere fatta valere solo dal curatore legittimato a opporsi alla prosecuzione nei modi e nei tempi processuali corretti.
- Il subentro del curatore nell'azione revocatoria già instaurata non comporta necessariamente l'introduzione di una nuova causa: quando non mutano il thema decidendum e il thema probandum, la domanda può proseguire nel giudizio già pendente, con effetti estesi alla massa dei creditori.
- In tema di revocatoria ordinaria, l'eventus damni va valutato con giudizio prognostico sulla concreta idoneità dell'atto a compromettere la soddisfazione del credito; la presenza di un'ipoteca non esclude automaticamente il pregiudizio, perché la garanzia reale può variare o estinguersi nel tempo.
- Ai fini dell'art. 2901 c.c. non è necessario provare un accordo fraudolento tra debitore e terzo: è sufficiente che entrambi siano consapevoli che l'atto dispositivo pregiudica le ragioni dei creditori.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice altera la ripartizione dell'onere della prova, non quando la censura investe la valutazione del materiale istruttorio.
- Nel ricorso per cassazione, il richiamo a documenti posti a base di una censura richiede specifica indicazione del loro contenuto, della sede di produzione e della loro effettiva disponibilità nel fascicolo di legittimità.
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