Cassazione Civile, Ordinanza n. 05812/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla società creditrice per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto un immobile di proprietà di uno dei coniugi. Secondo la prospettazione della creditrice, l'atto era pregiudizievole perché posto in essere in prossimità dell'insorgere del rapporto commerciale da cui è derivato il credito. La Corte d'appello ha confermato l'accoglimento della revocatoria. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe deciso su una causa petendi diversa da quella di primo grado, trasformando il tema dell'anteriorità/posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente, per l'atto anteriore al credito, la mera previsione del pregiudizio (dolo generico), mentre sarebbe richiesto il dolo specifico; 3) violazione dell'art. 2729 c.c., contestando che gli indizi valorizzati per provare l'elemento soggettivo della revocatoria non avrebbero i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto che vi sia stata una mutatio libelli o uno spostamento della causa petendi, osservando che già negli atti di merito era stata allegata la costituzione del fondo patrimoniale in epoca anteriore al sorgere del credito e che l'eventuale errore sulla data era un mero refuso. Ha poi ribadito che, per l'azione revocatoria ordinaria contro un atto dispositivo anteriore al credito, la dolosa preordinazione richiesta dall'art. 2901 c.c. è integrata anche dal dolo generico, cioè dalla mera rappresentazione del pregiudizio arrecabile ai creditori, non essendo necessario il dolo specifico. Infine, ha ritenuto inammissibile/sostanzialmente infondata la censura sulle presunzioni, perché i ricorrenti non avevano denunciato un vero vizio di sussunzione ex art. 2729 c.c., ma proponevano soltanto una ricostruzione alternativa dei fatti e degli indizi valutati dal giudice di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per escludere che la Corte d'appello abbia pronunciato su una domanda diversa da quella proposta
richiamato in relazione alla dedotta preclusione sulle domande/eccezioni non riproposte
l'atto dispositivo anteriore al credito è revocabile se sussiste la dolosa preordinazione; per la Corte è sufficiente il dolo generico, cioè la mera previsione del pregiudizio
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la censura per falsa applicazione richiede di indicare puntualmente dove il ragionamento presuntivo del giudice di merito esorbiti da tali canoni
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come parametro formale dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di norme processuali e sostanziali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
evocato in relazione al limite del controllo di legittimità sulla motivazione, quando la censura investa la ricostruzione fattuale
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la qualificazione dell'atto come anteriore o posteriore al credito incide sul contenuto dell'elemento soggettivo, ma la critica in cassazione non può fondarsi su una mera contestazione della ricostruzione temporale se già dagli atti di merito emergeva la stessa sequenza fattuale.
- Per gli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, la dolosa preordinazione ex art. 2901 c.c. può essere integrata dal dolo generico, ossia dalla semplice previsione del pregiudizio per il creditore, senza necessità di provare un animus nocendi specifico.
- Quando l'atto revocando è gratuito, l'indagine sull'atteggiamento psicologico del terzo beneficiario non assume rilievo centrale, essendo sufficiente la valutazione della condotta del disponente e della sua prevedibile idoneità pregiudizievole.
- La censura di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il ricorrente spiega in modo puntuale perché i fatti noti valorizzati dal giudice di merito non siano gravi, precisi o concordanti; non basta proporre una lettura alternativa degli stessi indizi.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa inferenza probabilistica sui medesimi elementi di fatto, se non nei limiti del vizio di sussunzione o dell'omesso esame nei ristretti confini consentiti dall'art. 360 c.p.c.
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