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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28956/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005, emesso in relazione a una società in accomandita semplice già cessata e cancellata dal registro delle imprese. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio solo nei confronti del socio accomandatario, escludendo invece la responsabilità della socia accomandante. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo: giudicato interno favorevole alla socia accomandante estensibile al socio accomandatario; nullità dell’atto intestato a una società estinta e cancellata; difetto di motivazione e di prova sulla pretesa tributaria; erronea qualificazione delle operazioni come evasive o elusive; illegittimo recupero della deduzione per ammortamento dell’avviamento, sostenendo che la contestazione avrebbe dovuto riguardare l’anno di iscrizione del valore e non quello di deduzione del rateo; necessità delle garanzie procedimentali proprie delle ipotesi elusive; erroneità del disconoscimento della congruità dell’avviamento; illegittima applicazione delle sanzioni e mancata continuazione; illegittima compensazione delle spese in favore della socia vittoriosa in appello. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contro l’esclusione della responsabilità della socia accomandante.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, affermando che, per effetto dell’estinzione della società, opera un fenomeno successorio in capo ai soci e che anche il socio accomandante risponde, nei limiti della quota conferita, dei debiti sociali. Ha ritenuto infondato il motivo sulla validità della notifica dell’atto impositivo ai soci dopo l’estinzione della società. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi a motivazione dell’avviso, prova della pretesa, qualificazione delle operazioni, congruità dell’avviamento e mancata applicazione delle garanzie proprie dell’elusione, osservando che il giudice di merito aveva qualificato i fatti come evasivi e aveva accertato la fittizietà delle operazioni. Ha invece accolto parzialmente l’ottavo motivo, limitatamente alla doglianza sulla mancata considerazione della continuazione ai fini sanzionatori. Il nono motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, i debiti sociali non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci in via successoria; la responsabilità del socio è delimitata dal regime di responsabilità vigente in costanza di società.
  • L’atto impositivo emesso nei confronti di una società estinta può essere validamente notificato a uno dei soci, in quanto ciò è coerente con il fenomeno successorio e consente di portare la pretesa a conoscenza di almeno uno dei successori.
  • Se la ripresa fiscale riguarda un componente reddituale pluriennale non per errore di calcolo del singolo rateo, ma per contestazione del fatto generatore o del presupposto costitutivo, il termine di decadenza va riferito alla dichiarazione in cui è esposto il singolo rateo, non a quella dell’anno di originaria iscrizione del costo.
  • Le garanzie procedurali proprie della contestazione antielusiva non si applicano quando il giudice di merito accerti in fatto che la fattispecie sia evasiva e non elusiva.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito su fittizietà delle operazioni, congruità del valore contabile o sufficienza dell’apparato probatorio, se la decisione impugnata ha già espresso un accertamento fattuale non adeguatamente censurato.
  • Le sanzioni amministrative possono applicarsi anche a fattispecie qualificate come elusive; tuttavia il giudice deve esaminare specificamente le doglianze sulla continuazione tra violazioni ai fini del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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