Cassazione Civile, Ordinanza n. 28956/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005, emesso in relazione a una società in accomandita semplice già cessata e cancellata dal registro delle imprese. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio solo nei confronti del socio accomandatario, escludendo invece la responsabilità della socia accomandante. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo: giudicato interno favorevole alla socia accomandante estensibile al socio accomandatario; nullità dell’atto intestato a una società estinta e cancellata; difetto di motivazione e di prova sulla pretesa tributaria; erronea qualificazione delle operazioni come evasive o elusive; illegittimo recupero della deduzione per ammortamento dell’avviamento, sostenendo che la contestazione avrebbe dovuto riguardare l’anno di iscrizione del valore e non quello di deduzione del rateo; necessità delle garanzie procedimentali proprie delle ipotesi elusive; erroneità del disconoscimento della congruità dell’avviamento; illegittima applicazione delle sanzioni e mancata continuazione; illegittima compensazione delle spese in favore della socia vittoriosa in appello. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contro l’esclusione della responsabilità della socia accomandante.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, affermando che, per effetto dell’estinzione della società, opera un fenomeno successorio in capo ai soci e che anche il socio accomandante risponde, nei limiti della quota conferita, dei debiti sociali. Ha ritenuto infondato il motivo sulla validità della notifica dell’atto impositivo ai soci dopo l’estinzione della società. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi a motivazione dell’avviso, prova della pretesa, qualificazione delle operazioni, congruità dell’avviamento e mancata applicazione delle garanzie proprie dell’elusione, osservando che il giudice di merito aveva qualificato i fatti come evasivi e aveva accertato la fittizietà delle operazioni. Ha invece accolto parzialmente l’ottavo motivo, limitatamente alla doglianza sulla mancata considerazione della continuazione ai fini sanzionatori. Il nono motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai ricorrenti sul litisconsorzio/giudicato, ma il primo motivo è stato rigettato
invocato per l’estensione del giudicato, ma non ritenuto utile ai ricorrenti
artt. 2324, 2312, comma 2, 2495 c.c.
utilizzati per affrontare l’effetto estintivo della società e la responsabilità dei soci
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel quadro della pretesa tributaria verso i soci
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti nelle censure processuali e difensive
art. 53 Cost.
invocato con riferimento alla capacità contributiva e alla pretesa fiscale
art. 111 Cost.
invocato per il vizio di motivazione e il giusto processo
richiamato in relazione all’onere della prova della pretesa fiscale
richiamato in relazione alle presunzioni poste a base dell’accertamento
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai ricorrenti per motivazione apparente della sentenza tributaria
richiamato per omessa pronuncia
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di motivazione dell’atto di accertamento
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per gli obblighi motivazionali e di trasparenza dell’atto tributario
artt. 7, 109, comma 2, 103 e 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamati per la deduzione e imputazione del componente reddituale pluriennale e dell’avviamento
art. 43, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
interpretato secondo il principio delle Sezioni Unite sul termine di decadenza per i ratei di componenti pluriennali
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
ritenuto non applicabile perché la fattispecie è stata qualificata come evasiva e non elusiva
artt. 39, 40, 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati nel quadro delle modalità di accertamento contestate
art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dai ricorrenti tra le garanzie del contribuente
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dai ricorrenti in relazione alle garanzie procedurali
art. 24 l. 7 gennaio 1929, n. 4
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle garanzie procedimentali
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato in tema di continuazione e sanzioni amministrative
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato sulla regolazione delle spese processuali
interpretato nel senso della responsabilità del socio accomandante nei limiti di legge dopo l’estinzione della società
Cass. S.U. n. 8500/2021
richiamata per stabilire che, per i componenti reddituali pluriennali, la decadenza si calcola con riferimento alla dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo
Cass. n. 6070/2013
richiamata per il principio successorio dei soci dopo l’estinzione della società
Cass. n. 25487/2018
richiamata per la validità della notifica dell’atto impositivo a uno dei soci dopo l’estinzione della società
Cass. n. 34750/2019
richiamata per l’applicabilità delle sanzioni amministrative anche alle fattispecie elusive
Massime di principio
- Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, i debiti sociali non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci in via successoria; la responsabilità del socio è delimitata dal regime di responsabilità vigente in costanza di società.
- L’atto impositivo emesso nei confronti di una società estinta può essere validamente notificato a uno dei soci, in quanto ciò è coerente con il fenomeno successorio e consente di portare la pretesa a conoscenza di almeno uno dei successori.
- Se la ripresa fiscale riguarda un componente reddituale pluriennale non per errore di calcolo del singolo rateo, ma per contestazione del fatto generatore o del presupposto costitutivo, il termine di decadenza va riferito alla dichiarazione in cui è esposto il singolo rateo, non a quella dell’anno di originaria iscrizione del costo.
- Le garanzie procedurali proprie della contestazione antielusiva non si applicano quando il giudice di merito accerti in fatto che la fattispecie sia evasiva e non elusiva.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito su fittizietà delle operazioni, congruità del valore contabile o sufficienza dell’apparato probatorio, se la decisione impugnata ha già espresso un accertamento fattuale non adeguatamente censurato.
- Le sanzioni amministrative possono applicarsi anche a fattispecie qualificate come elusive; tuttavia il giudice deve esaminare specificamente le doglianze sulla continuazione tra violazioni ai fini del trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28843/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28844/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28845/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28846/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28847/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28848/2022 del 05/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →