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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19220/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, con il quale venivano contestati alla contribuente maggiori ricavi non contabilizzati in relazione alla vendita di autoveicoli. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'atto impositivo perché motivato per relationem mediante richiamo al PVC della Guardia di Finanza, anche senza allegazione del verbale, e qualificando l'attività svolta come compravendita e non come agenzia di affari. In Cassazione la contribuente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, difetto e incongruità di motivazione, violazione del divieto di doppia imposizione e degli artt. 3, 23 e 53 Cost., sostenendo che il rapporto con il fornitore delle autovetture fosse un'agenzia di affari e non un'attività commerciale di vendita; con il secondo deduceva violazione di norme in tema di imposta sul valore aggiunto e di prova e motivazione dell'atto (artt. 51, 54 e 56 d.P.R. n. 633/1972, artt. 2697 e 2729 c.c., art. 3 L. n. 241/1990, art. 7 L. n. 212/2000), lamentando che i documenti extracontabili posti a base dell'accertamento non fossero stati allegati all'avviso né al PVC notificato o trasmesso all'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso in via preliminare l'inammissibilità per errore nell'indicazione formale della sentenza impugnata, ritenendo che nel corpo del ricorso fosse comunque chiaramente individuata la decisione della CTR oggetto di gravame. Nel merito del rito, però, ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la sentenza impugnata: le censure erano formulate contro l'avviso di accertamento e non contro il decisum della CTR, traducendosi in una mera riproposizione del ricorso introduttivo di merito. Per questo i motivi sono stati qualificati come 'non motivi', privi della specifica attinenza e riferibilità richieste dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. La Corte ha quindi rigettato l'impugnazione sotto il profilo dell'inammissibilità e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento richiamato nella vicenda è trattato come atto impositivo legittimamente fondato sui dati e sugli elementi acquisiti dall'Ufficio; la censura però non viene esaminata nel merito perché il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; le doglianze che non criticano il decisum ma si limitano a riproporre questioni contro l'atto amministrativo sono inammissibili come 'non motivi'.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza esame nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza esame nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza esame nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma non scrutinato nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma non scrutinato nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo all'obbligo di motivazione, ma non scrutinato nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla motivazione e agli atti allegati, ma non scrutinato nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente insieme agli artt. 23 e 53 Cost., senza esame nel merito per inammissibilità.

  • art. 23 Cost.

    Invocato dalla ricorrente insieme agli artt. 3 e 53 Cost., senza esame nel merito per inammissibilità.

  • art. 53 Cost.

    Invocato dalla ricorrente insieme agli artt. 3 e 23 Cost., senza esame nel merito per inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: censure rivolte solo contro l'atto amministrativo o contro il merito della vicenda, senza critica puntuale al decisum, integrano un 'non motivo' e sono inammissibili.
  • L'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. esige motivi specifici, completi e intelligibili, con precisa individuazione del capo di sentenza censurato e delle ragioni della sua erroneità; la mancanza di tale collegamento determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La mera riproposizione in Cassazione delle difese svolte nel giudizio di merito, ancorché formalmente rubricata come violazione di legge o vizio di motivazione, non soddisfa l'onere di specificità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile o rigettato, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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