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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19190/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella esattoriale emessa per il pagamento di contributi consortili di bonifica su terreni della società agricola ricompresi nel perimetro di bonifica e manutenzione. La CTR aveva annullato la cartella ritenendo non dimostrato, in concreto, il beneficio fondiario derivante ai terreni dalle opere e dall'attività del consorzio, anche alla luce di perizie che segnalavano disfunzioni e mancato funzionamento di alcune opere di bonifica. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, formalmente prospettato come vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e come violazione degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/1933, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR si fosse limitata a un mero rinvio alle perizie senza indicare specificamente le omissioni dell'attività consortile e senza censurare l'operato del consorzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso, qualificandolo come censura alla motivazione della sentenza. Ha osservato che la CTR aveva motivato in modo specifico richiamando le perizie in atti, dalle quali emergevano le lamentele della contribuente circa il mancato funzionamento di talune opere di manutenzione consortile, mentre il consorzio si era limitato a richiamare piani di classifica e regolamenti senza evidenziare i concreti benefici apportati ai fondi. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui la motivazione che riproduca contenuti di atti di parte non è nulla se le ragioni della decisione risultano comunque chiare, univoche ed esaustive e sono attribuibili al giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio denunciato, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché diretta in sostanza alla motivazione della sentenza di merito

  • artt. 10 e 11 R.D. n. 215 del 1933

    sono invocati dal ricorrente per contestare il presupposto del beneficio fondiario necessario al contributo di bonifica

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    sono richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla valutazione delle prove e delle perizie

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio sul beneficio fondiario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. SS.UU. n. 642 del 2015

    "Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato"

    è richiamata per affermare la validità della motivazione che faccia rinvio ad atti di causa, purché la decisione resti chiaramente riferibile al giudice

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui contributi consortili di bonifica, il presupposto del tributo è la concreta utilità o il concreto beneficio fondiario derivante ai terreni dalle opere e dall'attività di bonifica e manutenzione; non è sufficiente il solo inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza se il beneficio è specificamente contestato.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su perizie o altri atti processuali, la motivazione è sufficiente se consente di comprendere in modo chiaro e univoco le ragioni della decisione e se tali ragioni sono attribuibili al giudice, anche senza una formulazione del tutto originale.
  • La censura di legittimità che si limiti a contestare la motivazione di merito senza evidenziare un effettivo vizio nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di merito abbia esplicitato le ragioni del proprio convincimento.
  • In materia di contributi di bonifica, il consorzio che pretenda il pagamento deve contrastare in modo concreto le contestazioni del contribuente sul mancato beneficio, non essendo sufficiente un richiamo generico a piani di classifica e regolamenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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