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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un consorzio di bonifica ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l’annullamento di una cartella esattoriale emessa nei confronti della proprietaria di alcuni terreni ricadenti nel comprensorio di bonifica, per il pagamento di contributi consortili destinati alle spese di bonifica e manutenzione. Il consorzio ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha denunciato la violazione della normativa regionale calabrese, assumendo che il contributo per le spese afferenti ai fini istituzionali fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario; con il secondo ha censurato la pretesa disapplicazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale, sostenendo che la CTR non avrebbe potuto disapplicarlo in assenza dei presupposti e senza indicare una specifica norma violata. La decisione impugnata aveva ritenuto che, pur essendo gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza, il consorzio non avesse provato l’esistenza di opere e benefici concreti, diretti e attuali o futuri per i beni tassati, né l’incremento di valore correlato alle opere di bonifica e manutenzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, nelle more, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale Calabria n. 11 del 2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario, precisando peraltro che la successiva modifica legislativa aveva ripristinato per il futuro il criterio del beneficio. Ha quindi ribadito che l’inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza può incidere sull’an debeatur, ma ai fini del quantum e della legittimità della pretesa è necessario accertare la legittimità e congruità del piano di classifica e l’esistenza di vantaggi diretti e immediati per gli immobili interessati. Poiché la CTR aveva accertato che il consorzio non aveva provato il beneficio fondiario e aveva impostato la difesa proprio sull’assunto della debenza del contributo a prescindere dal beneficio, la Cassazione ha confermato il rigetto dell’appello e, per conseguenza, ha respinto il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimata; disposto inoltre l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. a), L. reg. Calabria n. 11/2003

    "indipendentemente dal beneficio fondiario"

    La previsione originaria è stata ritenuta incostituzionale nella parte in cui faceva dipendere il contributo dalle sole spese istituzionali senza richiedere la presenza di un beneficio fondiario.

  • L. reg. Calabria n. 13/2017

    Ha rimediato per il futuro al vulnus costituzionale, novellando l’art. 23 e ricondotto l’obbligo contributivo alla presenza di un beneficio consistente nella conservazione o nell’incremento di valore degli immobili.

  • art. 24 L. reg. Calabria n. 11/2003

    È richiamato come parametro per i criteri fissati dai piani di classifica approvati dal consorzio.

  • art. 7 D.Lgs. n. 546/1992

    È invocato nel ricorso quale norma sulla prova nel processo tributario, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 5 L. n. 2248/1865, all. E

    È richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa disapplicazione di atti amministrativi/regolamentari.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale posta a fondamento dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contributi consortili di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza può rilevare per l’an della pretesa, ma non esonera il consorzio dall’onere di dimostrare il beneficio specifico derivante dalle opere di bonifica.
  • Ai fini della debenza del contributo consortile, è necessario accertare la legittimità e la congruità del piano di classifica e la riferibilità di vantaggi diretti e immediati ai singoli immobili tassati.
  • La pretesa che i contributi siano dovuti per i soli fini istituzionali del consorzio, e quindi indipendentemente dal beneficio fondiario, non è compatibile con la disciplina vigente come interpretata alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale e della successiva novella regionale.
  • Nel giudizio tributario sui contributi di bonifica, il consorzio deve fornire prova concreta e specifica del rapporto causale tra le opere eseguite e l’incremento o la conservazione del valore dei beni assoggettati a contribuzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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