Cassazione Civile, Ordinanza n. 19194/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini della Guardia di Finanza, con cui venivano recuperate a tassazione maggiori somme a titolo di IRAP, IVA e ritenute alla fonte non operate su dipendenti. L'Amministrazione aveva ritenuto che un contratto formalmente qualificato come appalto celasse in realtà un'illecita intermediazione di manodopera: il corrispettivo fatturato dalla società fornitrice della manodopera era stato ricondotto a costi di personale e l'operazione era stata considerata fiscalmente non genuina. Il contribuente aveva ottenuto una pronuncia favorevole in primo grado, ma l'Ufficio aveva vinto in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme IVA e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR negato la detrazione dell'IVA senza che l'Amministrazione provasse la consapevolezza del meccanismo fraudolento da parte del contribuente; (2) violazione delle regole sulla prova e degli artt. 1655 c.c. e 18, 29 e 84 d.lgs. 276/2003, per asserito malgoverno delle prove documentali e delle presunzioni, sostenendo che gli indizi valorizzati non fossero gravi, precisi e concordanti; (3) violazione degli artt. 23 e 67 d.P.R. 600/1973, per avere la sentenza attribuito al ricorrente gli obblighi del sostituto d'imposta sui redditi di lavoro dipendente, che egli riteneva invece gravare sulla società appaltatrice.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la CTR aveva correttamente fondato la decisione su un complessivo quadro indiziario, apprezzato in modo logico e sintetico, e non era censurabile in cassazione una rivalutazione del merito; inoltre, qualificata l'operazione come intermediazione abusiva di manodopera, la fattispecie poteva essere ricondotta a un'operazione oggettivamente inesistente o comunque a un assetto che implica la consapevolezza del meccanismo fraudolento. Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla somministrazione/appalto non genuino, ma ha ritenuto il motivo comunque inammissibilmente generico e privo di autosufficienza, perché non ricostruiva in modo specifico i fatti rilevanti per escludere gli obblighi fiscali del ricorrente e non allegava elementi idonei a verificare l'eventuale incidenza di pagamenti già effettuati dal soggetto interposto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 167 Direttiva 2006/112/CE
richiamato dal ricorrente per sostenere che la detrazione IVA su operazioni soggettivamente inesistenti richiede la prova della conoscenza della frode da parte del contribuente
artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati dal ricorrente in tema di detrazione e disciplina IVA
richiamato in relazione all'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria
art. 12 preleggi
invocato nel secondo motivo per censurare l'interpretazione della normativa applicata
richiamati per dedurre un malgoverno delle prove documentali e della valutazione probatoria
richiamato per la qualificazione del contratto di appalto
artt. 18, 29 e 84 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
richiamati per sostenere che, nella disciplina della somministrazione/intermediazione di manodopera, gli obblighi fiscali non graverebbero sul ricorrente nei termini affermati dalla sentenza impugnata
richiamato in tema di presunzioni semplici e requisiti di gravità, precisione e concordanza
art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma sugli obblighi del sostituto d'imposta, oggetto del terzo motivo
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel terzo motivo, senza specificazione ulteriore nel testo
art. 1, ultimo comma, l. 23 ottobre 1960, n. 1369
richiamato per descrivere il previgente regime di divieto di intermediazione di manodopera e le conseguenze fiscali sull'appaltante/interponente
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di accertamento induttivo e sufficienza di una presunzione semplice grave e precisa
art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per definire la posizione del sostituto d'imposta come obbligato verso il Fisco
art. 35 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato a sostegno della ricostruzione della figura del sostituto d'imposta
art. 27 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
richiamato per affermare che i pagamenti del somministratore liberano l'utilizzatore fino a concorrenza e che gli atti del somministratore si intendono compiuti dal soggetto utilizzatore
art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
richiamato per spiegare che, nelle ipotesi di somministrazione non genuina, l'insorgenza del rapporto di lavoro e dei correlati obblighi dipende dall'iniziativa giudiziale del lavoratore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- In tema di operazioni fiscali contestate come non genuine, il giudice di merito può fondare l'accertamento su un quadro di presunzioni semplici purché gli indizi siano valutati complessivamente e non in modo atomistico; la censura di legittimità è ammissibile solo se il giudice abbia violato le regole giuridiche sulla prova presuntiva o abbia omesso la valutazione sintetica del materiale indiziario.
- La deduzione relativa alla detrazione IVA su operazioni soggettivamente inesistenti richiede una specifica allegazione e non può essere accolta in modo astratto: se la ricostruzione fattuale dimostra che l'operazione maschera un assetto fraudolento o un'interposizione illecita, la consapevolezza del meccanismo fraudolento può desumersi dalle concrete modalità esecutive dell'operazione.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove; una critica che miri soltanto a sostituire una diversa lettura dei documenti e degli indizi è inammissibile.
- Nelle controversie relative a intermediazione o somministrazione non genuina di manodopera, gli obblighi fiscali e quelli del sostituto d'imposta devono essere ricostruiti alla luce della disciplina vigente al momento dei fatti e della concreta instaurazione del rapporto di lavoro; il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con tale disciplina e con gli eventuali pagamenti già eseguiti dal soggetto interposto.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione è necessario che la censura sia autosufficiente e contenga una ricostruzione puntuale della fattispecie rilevante; doglianze generiche o meramente assertive sulla ripartizione degli obblighi fiscali non possono essere accolte.
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