Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'ufficio aveva richiesto il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ritenendo che un atto qualificato dalle parti come conferimento di azienda dovesse essere riqualificato, ai fini tributari, come cessione di azienda, con conseguente maggiore imposta rispetto a quella versata in misura fissa. La CTP aveva accolto il ricorso della società e dei suoi legali rappresentanti, mentre la CTR, su appello dell'ufficio, aveva riformato la decisione ritenendo infondata l'eccezione di nullità per omesso contraddittorio ex art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e aderendo alla tesi dell'Amministrazione sulla riqualificazione automatica dell'atto ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986. In cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: 1) violazione di norme costituzionali e processuali per asserita mancanza di motivazione e vizi della sentenza della CTR; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, in relazione alla riqualificazione dell'atto e al regime del contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate resisteva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività e per irrituale notificazione a mezzo posta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare dell'Agenzia, rilevando d'ufficio che il ricorso per cassazione era stato notificato a mezzo del servizio postale e non nelle forme previste dal codice di procedura civile; ha richiamato il principio secondo cui, nel contenzioso tributario, la facoltà di notificazione per posta prevista per ricorso e appello davanti ai giudici di merito non si estende al ricorso per cassazione. La decisione ha assorbito ogni ulteriore censura di merito e processuale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 131/1986
Nel testo viene richiamato quale norma invocata sull'interpretazione/riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro e, per riflesso, dell'imposizione ipotecaria e catastale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 37-bis d.P.R. 600/1973
È citato quale parametro dell'eccezione di nullità per omesso contraddittorio, ma la censura resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
artt. 20, 22 e 53 d.lgs. 546/1992
La Corte afferma che la facoltà di notifica mediante consegna diretta o spedizione a mezzo posta prevista nel processo tributario per ricorso e appello non si estende al ricorso per cassazione.
codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione deve essere notificato esclusivamente nelle forme previste dal codice di rito; la notificazione a mezzo posta, fuori dai casi consentiti, determina inammissibilità rilevabile d'ufficio.
L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3
Se la notificazione è eseguita dal difensore, l'originale del ricorso deve contenere la relazione di notificazione e le indicazioni formali richieste dalla legge; la mancanza di tali adempimenti è indice di irritualità della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 111 Cost.
È richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso, ma senza decisione di merito sul punto.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiamato nei motivi come norma sulla motivazione della sentenza, ma la censura non viene esaminata nel merito.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992
È richiamato nei motivi come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ma la censura resta assorbita.
art. 118 c.p.c.
È richiamato nei motivi di ricorso sul profilo motivazionale, senza esame di merito.
art. 156, comma 2, c.p.c.
È richiamato nei motivi sul regime delle nullità processuali, ma non è oggetto di statuizione autonoma.
art. 161 c.p.c.
È richiamato nei motivi sul tema delle nullità della sentenza, ma la Corte non lo applica nel merito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
È il parametro di impugnazione indicato dai ricorrenti per dedurre violazioni di legge, nullità e vizi motivazionali; non incide sull'esito, fondato sull'inammissibilità della notificazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione tributario la notificazione non può avvenire con le forme semplificate previste per ricorso e appello nel giudizio di merito; occorre osservare le forme del codice di procedura civile, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante da notificazione irrituale è rilevabile d'ufficio e assorbe ogni altra censura, compresi i motivi attinenti al merito della controversia tributaria.
- La facoltà del difensore di notificare ai sensi della legge n. 53 del 1994 richiede il rispetto rigoroso degli adempimenti formali previsti dalla legge; la loro omissione compromette la validità della notificazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19190/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19192/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19194/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19195/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19196/2021 del 07/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →