Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19192/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando correttamente i principi sull'onere della prova nei contributi consortili e valutando la documentazione prodotta dal consorzio. La causa è stata rinviata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

Un consorzio di bonifica ha impugnato la decisione della CTR Toscana che aveva confermato l'annullamento di una cartella esattoriale emessa per contributi consortili dovuti su terreni ricompresi nel perimetro di bonifica e manutenzione. Il consorzio sosteneva che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare in concreto il beneficio fondiario, nonostante i terreni fossero inclusi nel perimetro di contribuenza e vi fosse un piano di classifica approvato. Con il ricorso sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione delle norme sul contributo consortile e dell'art. 2697 c.c., assumendo che, in presenza di piano di classifica, spettasse ai contribuenti provare l'assenza di beneficio; (2) nullità per motivazione apparente, sostenendo che il consorzio aveva prodotto statuto, piano di classifica, perimetro di contribuenza, delibere di approvazione e documentazione tecnica e contabile idonea a provare il beneficio; (3) omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, tra cui perizia d'ufficio e valutazione della documentazione prodotta; (4) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel beneficio ricavato dagli immobili dall'attività di bonifica e difesa idraulica.

Norme richiamate

  • art. 59 R.D. n. 215/1933

    richiamato quale base del presupposto creditorio dei contributi consortili, legato al beneficio arrecato ai fondi

  • art. 21 R.D. n. 215/1933

    i contributi consortili di bonifica sono qualificati come oneri reali dovuti dal proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio

  • art. 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    il vantaggio diretto e immediato per il fondo è indicato come presupposto dell'obbligo di contribuzione

  • art. 860 c.c.

    il contributo di bonifica è correlato al vantaggio diretto e immediato per il fondo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per regolare la ripartizione dell'onere della prova tra consorzio e contribuente

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di motivazione apparente o omessa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulle richieste istruttorie

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per i vizi di nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti della formulazione applicabile ratione temporis

  • art. 7 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per i poteri istruttori del giudice tributario e per la disapplicazione dell'atto illegittimo

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato con riferimento alla memoria dei resistenti

  • L.R. Toscana n. 34/1994, art. 15, commi 2 e 4

    richiamata per il perimetro di contribuenza provvisorio e la trascrizione a fini di pubblicità-notizia

  • R.D. n. 523/1904, artt. 7, 8, ultimo comma, e 18

    invocati nel primo motivo di ricorso come norme asseritamente violate

Massime di principio

  • Nei contributi consortili di bonifica, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione di un piano di classifica possono fondare una presunzione di beneficio diretto e immediato a favore dei terreni, con conseguente esonero del consorzio da ulteriore prova, salvo contestazione specifica del contribuente.
  • Se il contribuente contesta specificamente la legittimità o il contenuto del piano di classifica, la presunzione di beneficio viene meno e il giudice deve accertare secondo le regole ordinarie di riparto dell'onere probatorio se sussistano effettivi vantaggi fondiari per gli immobili.
  • La mera allegazione, da parte del giudice di merito, dell'assenza di prova del beneficio non è sufficiente se non vengono esaminati gli atti e la documentazione prodotti dal consorzio che siano potenzialmente decisivi ai fini dell'accertamento del presupposto contributivo.
  • La contestazione del contribuente deve essere specifica: non basta un generico dissenso sulla pretesa contributiva quando la cartella sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato.
  • In presenza di piano di classifica non specificamente contestato, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria dell'insussistenza del beneficio; il consorzio resta altrimenti esonerato da una prova analitica ulteriore del vantaggio conseguito dal singolo fondo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.