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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03547/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di IMU e TASI 2013 relativo a due immobili della fondazione, asseritamente occupati abusivamente da terzi e non recuperabili nonostante iniziative giudiziarie e denunce presentate dalla proprietaria. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello il giudice tributario di secondo grado aveva accolto l'appello dell'ente impositore, ritenendo dovute IMU e TASI perché, secondo la giurisprudenza richiamata, il presupposto d'imposta dipenderebbe dalla titolarità del diritto reale e non dalla materiale disponibilità del bene. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente ha dedotto violazione delle norme sull'IMU e sulla TASI, dell'art. 1140 c.c. e di parametri costituzionali e convenzionali, sostenendo che l'occupazione abusiva, ove denunciata e fronteggiata con diligenti iniziative per la liberazione dell'immobile, esclude la debenza del tributo perché viene meno la capacità contributiva e il presupposto impositivo. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 60 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 nella parte in cui non esclude l'IMU per immobili occupati abusivamente e non disponibili, purché sia stata presentata denuncia o iniziata azione penale; ha quindi ritenuto che il giudice d'appello non avesse verificato in concreto se la contribuente avesse prontamente denunciato l'occupazione e intrapreso tutte le iniziative idonee allo sgombero. Quanto alla TASI, la Corte ha esteso il medesimo ragionamento, affermando che pure questo tributo non è dovuto quando il proprietario sia privato della possibilità giuridica ed effettiva di utilizzare l'immobile e di avvantaggiarsi dei servizi comunali, a causa di occupazione abusiva non superata nonostante uno sforzo diligente per riprendere possesso del bene. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito accerti, in concreto, le iniziative adottate dalla contribuente e la loro idoneità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà verificare se, per entrambi gli immobili, la contribuente abbia tempestivamente denunciato l'occupazione abusiva e adottato tutte le iniziative necessarie e idonee per lo sgombero e la restituzione dei beni, in coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale sull'IMU e, per analogia, sulla TASI, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • art. 1, comma 669, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di tributi immobiliari.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione invocata per l'IMU.

  • art. 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    La Corte prende atto dell'illegittimità costituzionale dichiarata per la parte in cui non esclude il tributo in caso di immobile abusivamente occupato, non disponibile e oggetto di denuncia o azione penale.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato nel controricorso/nel ragionamento del giudice d'appello per sostenere che il possesso rilevante ai fini IMU coincide con il potere sulla cosa; la Cassazione supera tale impostazione alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato; la Corte costituzionale lo utilizza per affermare l'irragionevolezza dell'imposizione in assenza di effettiva disponibilità del bene.

  • art. 42, secondo comma, Cost.

    Parametro richiamato nel ricorso e nelle ordinanze interlocutorie.

  • art. 53 Cost.

    Parametro decisivo: il tributo presuppone una capacità contributiva reale; manca quando il proprietario è spossessato abusivamente dell'immobile nonostante la diligenza impiegata per recuperarlo.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente come parametro convenzionale a tutela del diritto di proprietà.

  • art. 321 c.p.p.

    Citato nel passaggio della Corte costituzionale come esempio di sequestro preventivo non eseguito per ragioni di ordine pubblico.

  • art. 614, secondo comma, c.p.

    Richiamato dalla Corte costituzionale come reato cui si ricollega la denuncia che può fondare la non debenza IMU.

  • art. 633 c.p.

    Richiamato dalla Corte costituzionale come reato cui si ricollega la denuncia che può fondare la non debenza IMU.

  • art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953

    Richiamato in via comparativa: la perdita del possesso o l'indisponibilità del veicolo fa venir meno l'obbligo della tassa automobilistica.

  • L. 28 febbraio 1983, n. 53

    Legge di conversione del d.l. n. 953/1982 richiamata nel ragionamento comparativo sulla tassa automobilistica.

  • art. 1, commi 671-674 e 681, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Richiamati per individuare i soggetti passivi e la struttura della TASI, con autonoma obbligazione tra titolare del diritto reale e occupante.

  • art. 1, comma 81, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamato come modello normativo già introdotto dal legislatore per escludere l'imponibilità degli immobili occupati abusivamente.

  • D.L. 6 maggio 2014, n. 16 convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68

    Richiamato per la disciplina modificativa della TASI.

Massime di principio

  • In materia di IMU, l'occupazione abusiva di un immobile che ne renda impossibile l'utilizzo e la disponibilità, se accompagnata da tempestiva denuncia o azione penale e da iniziative diligenti per recuperarne il possesso, esclude la sussistenza del presupposto impositivo, perché il bene non costituisce un valido indice di capacità contributiva.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto non solo l'occupazione abusiva, ma anche la tempestività e l'idoneità delle iniziative adottate dal proprietario per liberare l'immobile; non è sufficiente un richiamo astratto alla titolarità del diritto reale o al mero concetto civilistico di possesso.
  • La disciplina della TASI, pur fondata anche sulla detenzione o sul possesso, non può essere applicata in modo da gravare il proprietario che sia stato spogliato della disponibilità giuridica ed effettiva dell'immobile per occupazione illecita non superata nonostante uno sforzo diligente di recupero.
  • Quando una norma tributaria è dichiarata incostituzionale nella parte in cui non contempla un'esenzione per una situazione di fatto che elimina la capacità contributiva, il giudice comune deve adeguare l'interpretazione della disciplina e, se necessario, cassare la decisione di merito che abbia ignorato tale sopravvenienza.
  • Il tributo patrimoniale presuppone la disponibilità del bene quale indice di ricchezza; la mera titolarità formale della proprietà non basta se il contribuente è stato privato, contro la sua volontà, dell'effettivo godimento del bene.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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