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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07509/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel piano straordinario di immissione in ruolo, richiesto da una docente in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che il solo diploma magistrale non fosse titolo sufficiente per l'inserimento nelle GAE e che la chiusura delle graduatorie operata dalla L. 296/2006 impedisse l'ingresso di nuovi aspiranti, salvo le deroghe espressamente previste. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattordici motivi, centrati sulla pretesa natura abilitante del diploma magistrale ai sensi dell'art. 15 d.P.R. 323/1998, sulla lettura dell'art. 1, comma 605, L. 296/2006, sulla distinzione tra requisiti di accesso alle vecchie graduatorie permanenti e alle GAE, sulla prescrizione del diritto all'inserimento, sul dedotto contrasto con il diritto UE e con i principi di eguaglianza, tutela giurisdizionale, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché sulla pretesa efficacia erga omnes del giudicato formatosi sull'annullamento del D.M. 235/2014 e sulla dedotta formazione di giudicato interno sul valore abilitante del titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo all'orientamento già espresso in precedenti decisioni conformi. Ha ritenuto che il possesso del solo diploma magistrale, pur conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisca titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dalla L. 296/2006. Ha escluso che la clausola di salvaguardia della L. 296/2006 possa essere interpretata nel senso invocato dalla ricorrente, ha negato che la sentenza del Consiglio di Stato sull'annullamento del D.M. 235/2014 produca un giudicato estensibile al diritto soggettivo all'inserimento in GAE, e ha ritenuto non fondati anche i profili relativi al diritto UE, alla certezza del diritto, al legittimo affidamento e al preteso giudicato interno. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione al momento della proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 15, d.P.R. 323/1998

    È invocato per sostenere la natura abilitante del diploma magistrale; la Corte, richiamando il proprio orientamento, ne esclude la portata tale da fondare il diritto all'inserimento nelle GAE.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    È invocato dalla ricorrente in relazione al rapporto tra fonti, ma non viene accolto dalla Corte.

  • art. 1, comma 605, L. 296/2006

    La clausola di salvaguardia non viene interpretata come apertura generalizzata alle GAE per i diplomati magistrali; serve a preservare posizioni già ricomprese nel sistema previgente e non a creare nuovi diritti di inserimento.

  • art. 1, comma 606, lett. c), L. 296/2006

    È richiamato per la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e per la chiusura dell'accesso alle stesse.

  • art. 2935 c.c.

    È invocato per sostenere la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2946 c.c.

    È invocato per affermare la prescrizione ordinaria decennale del preteso diritto all'inserimento.

  • art. 2964 c.c.

    È invocato nel quadro della dedotta insussistenza di una decadenza espressa.

  • clausola 5 dell'Accordo quadro del 18 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato

    La Corte esclude il contrasto, osservando che le graduatorie di istituto/circolo erano destinate alle supplenze temporanee e non pongono, nel caso, una questione di abuso da reiterazione dei contratti a termine.

  • Direttiva 1999/70/CE

    La Corte esclude che l'interpretazione seguita contrasti con la direttiva sul lavoro a termine.

  • art. 6, n. 2, T.U.E.

    Richiamato per dedurre un preteso ostacolo alla libera circolazione e all'accesso all'impiego; la Corte esclude la violazione perché non vi è discriminazione fondata sulla cittadinanza.

  • Regolamento CEE n. 1612 del 1968

    È esclusa la violazione per assenza di trattamento differenziato basato sulla cittadinanza.

  • art. 3 Cost.

    È invocato per lamentare discriminazione; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È invocato per sostenere un'ingiustificata disparità di trattamento, non accolta dalla Corte.

  • art. 151 TFUE

    È richiamato nel motivo relativo alla parità di trattamento in materia sociale e occupazionale.

  • Direttiva 2000/43/CE

    È invocata senza trovare accoglimento.

  • Direttiva 2000/78/CE

    È invocata senza trovare accoglimento.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È invocato in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva; la Corte non ne ricava un contrasto con la decisione impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per escludere che il giudicato sul decreto annullato si estenda al distinto accertamento del diritto soggettivo all'inserimento in GAE.

  • art. 1 e art. 21-septies, comma 1, L. 241/1990

    Sono invocati nel motivo sul giudicato e sulla natura degli atti amministrativi, ma la Corte nega che conducano al risultato sostenuto dalla ricorrente.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato nel motivo sul diritto a un processo equo e sulla tutela giurisdizionale.

  • art. 2 d.lgs. 165/2001

    È invocato per sostenere la natura paritetica delle graduatorie ad esaurimento e l'assenza di un termine decadenziale.

  • art. 5 d.lgs. 165/2001

    È richiamato nel medesimo contesto, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per la pretesa mancata contestazione del valore abilitante del diploma e la formazione di un giudicato interno.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato con riguardo ai limiti alle domande ed eccezioni nuove in appello.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    È menzionato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È menzionato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato”

    La Corte dà atto dell'obbligo potenziale di versamento dell'ulteriore contributo unificato, rimettendo la verifica concreta all'amministrazione giudiziaria.

  • art. 17, comma 4, L. 400/1988

    È richiamato per escludere la natura regolamentare del D.M. 235/2014.

  • art. 14 del decreto n. 123/2000

    È richiamato per qualificare il D.M. 235/2014 come fonte subprimaria priva di efficacia erga omnes.

  • art. 267 TFUE

    È richiamato nel passaggio sul rinvio pregiudiziale, escluso perché non ricorrono i presupposti per sollevare la questione.

Massime di principio

  • Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non è, di per sé, titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dalla L. 296/2006.
  • La clausola di salvaguardia inserita nella disciplina delle graduatorie ad esaurimento va letta in senso restrittivo: essa non amplia la platea dei soggetti aventi diritto all'iscrizione, ma preserva solo le posizioni che il sistema previgente già consentiva di far valere.
  • La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha comportato la chiusura dell'accesso alle graduatorie, con il solo mantenimento delle deroghe espressamente previste dal legislatore.
  • L'annullamento di un decreto ministeriale non comporta automaticamente un diritto soggettivo all'inserimento in graduatoria se tale diritto non trovi fondamento nella legge; l'effetto del giudicato amministrativo non si estende oltre l'effetto caducatorio dell'atto annullato.
  • Il giudicato interno può formarsi solo su capi autonomi della sentenza; non si forma su meri passaggi motivazionali o su presupposti logico-giuridici necessari della decisione impugnata.
  • L'interpretazione della disciplina nazionale sulle graduatorie del personale scolastico non può essere sovvertita invocando, in astratto, la normativa eurounitaria sul lavoro a termine o sulla parità di trattamento, quando non sia dimostrato un trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza o un abuso rilevante della reiterazione dei contratti.
  • In difetto di un diritto all'inserimento nelle GAE riconosciuto dalla legge, restano assorbite le questioni sulla tempestività dell'azione e sulla possibilità di ottenere l'iscrizione in forma specifica a titolo risarcitorio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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