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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07481/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere: il riconoscimento della qualifica dirigenziale anche per un periodo anteriore a quello formalmente attribuito; il pagamento di differenze retributive e di bonus annuali previsti dal contratto, con incidenza sul TFR; il risarcimento del danno non patrimoniale per asserite condotte illegittime della datrice di lavoro; la declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento intimato nel luglio 2015, dedotto come ritorsivo e comunque privo di giusta causa. La Corte d’appello aveva respinto tutte le domande, ritenendo non provata la pretesa dirigenziale per il periodo anteriore, interpretando la clausola contrattuale sui bonus nel senso che essi fossero legati ai risultati di bilancio, e giudicando grave la condotta del dipendente, consistita in numerose e-mail contenenti espressioni denigratorie, diffamatorie e intimidatorie verso i superiori, tali da incrinare il vincolo fiduciario. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: omesso esame e violazione di norme in tema di giusta causa e prova, assumendo che la Corte territoriale avesse trascurato precedenti procedimenti disciplinari, la policy aziendale e una dichiarazione di una dipendente; violazione dei canoni ermeneutici per l’interpretazione della clausola sui bonus; omesso esame di un verbale del consiglio di amministrazione che, a suo dire, attestava un diritto ai bonus indipendente dai risultati aziendali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi, per larga parte, non denunciavano un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma sollecitavano una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la configurabilità della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nei termini prospettati, poiché non era dedotta una vera inversione dell’onere della prova né l’uso di prove fuori dai limiti di legge. Quanto ai bonus, ha ritenuto inammissibile la censura perché volta soltanto a proporre un’interpretazione alternativa della clausola contrattuale, senza dimostrare la violazione dei criteri legali di ermeneutica. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o per contestare genericamente l’apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l’omesso esame di singoli elementi istruttori o documenti.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di licenziamento va valutata alla luce della gravità della condotta e della lesione del vincolo fiduciario; in cassazione non è consentita una mera rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce concretamente una errata ripartizione dell’onere probatorio, non quando si contesta l’esito della valutazione delle prove.

  • art. 5 L. n. 604 del 1966

    La legittimità del recesso va valutata secondo i presupposti di giusta causa/giustificato motivo; la contestazione in cassazione non può risolversi in un riesame fattuale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Riguardano l’utilizzo di prove ritualmente acquisite e il criterio di valutazione della prova; non consentono di censurare la mera ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.

  • artt. 1362, 1367, 1370 c.c.

    L’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la proposta di una lettura alternativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare l’omessa valutazione di singoli documenti o prove, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando mira soltanto a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia realmente invertito o mal ripartito l’onere della prova, non quando la parte contesti il modo in cui le risultanze istruttorie sono state valutate.
  • L’interpretazione di clausole contrattuali o atti negoziali è attività di merito: in cassazione è sindacabile solo per inosservanza dei canoni legali di ermeneutica o motivazione apparente, non per la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • Il licenziamento per giusta causa fondato su condotte gravemente offensive e denigratorie può ritenersi legittimo quando tali condotte compromettano in modo irrimediabile il vincolo fiduciario, specie in un rapporto dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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