Cassazione Civile, Ordinanza n. 07491/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di reinserimento di due aspiranti docenti nelle graduatorie ad esaurimento dopo la loro precedente cancellazione per omessa presentazione della domanda di permanenza nelle graduatorie. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al reinserimento; in appello, però, la sentenza era stata riformata su impugnazione ministeriale, ritenendo che, con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, i nuovi inserimenti fossero consentiti solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che non fosse più applicabile la disciplina previgente sul reinserimento dei cancellati. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ministeriale, asseritamente privo di specifico confronto con la sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004 e dell'art. 1, comma 605, l. n. 296/2006, sostenendo che la trasformazione delle graduatorie non aveva abrogato la norma che consente il reinserimento a domanda del docente cancellato; 3) violazione dell'art. 9, comma 20, d.l. n. 70/2011, perché il legislatore, pur intervenendo sul d.l. n. 97/2004, aveva lasciato inalterato il comma 1-bis; 4) violazione del principio di vincolatività degli effetti di una pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento di un decreto ministeriale nella parte ostativa al reinserimento; 5) violazione di vari parametri costituzionali e di ulteriori norme scolastiche, per sostenere che anche dopo la trasformazione in graduatorie ad esaurimento il legislatore aveva continuato a consentire nuovi inserimenti, incompatibili con la tesi della cristallizzazione assoluta delle graduatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione e produzione degli atti processuali rilevanti, ritenendo non assolto l'onere di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Quanto al secondo motivo, lo ha accolto perché la sentenza impugnata contrastava con l'orientamento consolidato della Corte: la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha abrogato per incompatibilità l'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004, che consente il reinserimento, a domanda, del docente cancellato con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Di conseguenza è stato disapplicato il d.m. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva il reinserimento. Le ulteriori censure sono state assorbite. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta inammissibilità dell'appello per mancanza di specifico confronto con la sentenza impugnata
richiamato per lamentare omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso sussiste anche per gli errores in procedendo
richiamato in relazione all'onere di produzione degli atti processuali rilevanti
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004
la norma non è stata abrogata per incompatibilità e consente, a domanda, il reinserimento del docente cancellato con conservazione del punteggio maturato al momento della cancellazione
art. 1, comma 605, l. n. 296/2006
la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha eliminato la disciplina sul reinserimento prevista dal comma 1-bis
art. 9, comma 20, d.l. n. 70/2011
considerato dagli istanti come conferma della perdurante vigenza del comma 1-bis
art. 3 Cost.
invocato nel quinto motivo come parametro costituzionale contro la tesi della cristallizzazione delle graduatorie
art. 51 Cost.
invocato nel quinto motivo
art. 97 Cost.
invocato nel quinto motivo
richiamato in collegamento con i principi costituzionali invocati
richiamato come disciplina delle graduatorie permanenti
art. 14, comma 2-ter, l. n. 14/2012
richiamato nel quinto motivo
richiamato per il rinvio alla motivazione delle precedenti pronunce conformi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
d.m. n. 235/2014
disapplicato nella parte in cui non consentiva il reinserimento del docente cancellato
Cass. S.U. n. 8077/2012
richiamata per affermare che la Corte è giudice del fatto processuale ma restano fermi gli oneri di ammissibilità
Cass. S.U. n. 20181/2019
richiamata per il principio di specifica indicazione degli atti nel ricorso
Cass. n. 20924/2019
richiamata per il medesimo principio
Cass. S.U. n. 25038/2013
richiamata sulla necessità di indicare l'esatta sede degli atti o documenti nel fascicolo
Cass. S.U. n. 8950/2022
richiamata per precisare che l'onere di specifica indicazione non equivale a integrale trascrizione degli atti
Cass. n. 5285/2017
citata come precedente favorevole alla tesi del reinserimento
Cass. n. 28250/2017
enuncia il principio secondo cui la trasformazione delle graduatorie non abroga il comma 1-bis e il decreto ministeriale contrario va disapplicato
Cass. n. 34881/2022
richiamata in senso conforme
Cass. n. 34652/2022
richiamata in senso conforme
Cass. n. 33640/2021
richiamata in senso conforme
Cass. n. 33191/2021
richiamata in senso conforme
Cass. n. 31758/2021
richiamata in senso conforme
CEDU, Succi ed altri c. Italia, 28 ottobre 2021
richiamata per escludere che l'onere di autosufficienza, se non eccessivamente formalistico, violi l'accesso alla giustizia
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, la parte deve indicare in modo specifico i fatti processuali, gli atti e i documenti rilevanti e la loro esatta collocazione nel fascicolo; non è sufficiente un rinvio generico o per relationem.
- L'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. non impone la trascrizione integrale degli atti, ma richiede comunque che il contenuto essenziale dell'atto sia chiaramente individuato e ricostruibile dalla Corte.
- La trasformazione di una graduatoria da permanente ad esaurimento non determina, di per sé, l'abrogazione tacita della norma speciale che consente il reinserimento del docente cancellato, se non vi è incompatibilità logica e formale tra le discipline.
- In presenza di una norma di legge che attribuisce il diritto al reinserimento, deve essere disapplicato il decreto ministeriale contrastante nella parte in cui ne esclude l'operatività.
- Il docente cancellato per mancata domanda di permanenza può essere reinserito, a domanda, nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione, secondo la disciplina speciale richiamata dalla giurisprudenza di legittimità.
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