Cassazione Civile, Ordinanza n. 07451/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore e dalla successiva impugnazione stragiudiziale del recesso mediante telegramma. In sede di rinvio, la corte territoriale aveva confermato il rigetto della domanda del lavoratore ritenendo tardiva l'impugnativa perché il telegramma non sarebbe stato validamente riferibile al lavoratore medesimo: il mittente formale risultava un avvocato, e non era stata provata, secondo la corte di merito, la consegna o l'invio del telegramma su incarico del lavoratore, né una procura del difensore idonea a compiere l'atto in suo nome. Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione dell'art. 2705 c.c., sostenendo che il telegramma dettato per telefono integra atto scritto idoneo all'impugnativa ex art. 6 L. 604/1966 e che la provenienza può essere provata anche per presunzioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla lettera datoriale di risposta al telegramma, che avrebbe riconosciuto il lavoratore come autore dell'impugnativa; 3) violazione dell'art. 1175 c.c., assumendo che il datore di lavoro, avendo prima riconosciuto la provenienza del telegramma, non avrebbe potuto poi eccepire la decadenza in contrasto con la correttezza; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, richiamando la precedente soccombenza della società nel giudizio di legittimità sul profilo dell'improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi di ricorso, riuniti per connessione, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha censurato la corte d'appello per avere attribuito efficacia decisiva al solo dato formale che il telegramma fosse stato materialmente trasmesso dallo studio del legale, senza applicare correttamente l'art. 2705 c.c. e senza valorizzare la prova presuntiva della provenienza del telegramma dal lavoratore, prova che può essere fornita anche attraverso elementi come l'indicazione del nome del lavoratore nel testo, la risposta datoriale indirizzata al lavoratore e altri elementi agli atti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
Il telegramma è equiparato alla scrittura privata se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente oppure, in mancanza di sottoscrizione, se l'originale è stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio di partenza dal mittente; la prova della provenienza può essere fornita anche per presunzioni.
L'impugnativa stragiudiziale del licenziamento deve rivestire forma scritta; il telegramma può soddisfare tale requisito se ne è provata la provenienza dal lavoratore.
Richiamato dalla parte ricorrente come parametro di correttezza nel comportamento del datore di lavoro che prima avrebbe riconosciuto la provenienza del telegramma e poi eccepito la decadenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nei motivi relativi all'art. 2705 c.c., all'art. 1175 c.c. e agli artt. 91-92 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella lettera datoriale di risposta al telegramma.
Richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite.
Richiamato per censurare la mancata compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
Citato solo nel riepilogo del precedente giudizio di legittimità, che aveva cassato una declaratoria di improcedibilità per mancato rispetto del termine minimo a comparire.
Massime di principio
- Ai fini dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, il telegramma può valere come atto scritto se, applicando l'art. 2705 c.c., è provata la sua provenienza dal lavoratore; non è decisivo chi abbia materialmente dettato o redatto il testo.
- Quando il telegramma non risulta sottoscritto nell'originale depositato all'ufficio di partenza, la provenienza del documento può essere dimostrata anche mediante presunzioni, valorizzando elementi come l'indicazione del lavoratore nel testo, il possesso della copia, la risposta del destinatario e ogni circostanza idonea a riferire la dichiarazione al soggetto interessato.
- La sola circostanza che il telegramma sia stato trasmesso dallo studio di un avvocato non esclude di per sé la riferibilità della dichiarazione al lavoratore, ove risulti l'adesione della sua volontà e l'incarico conferito al terzo di procedere alla trasmissione.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dell'art. 2705 c.c. sussiste se il giudice di merito attribuisce valore decisivo al dato formale della materiale spedizione del telegramma, senza esaminare il complesso degli indizi rilevanti per accertarne la provenienza sostanziale.
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