Cassazione Civile, Ordinanza n. 07490/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego amministrativo e dal successivo rigetto in primo e secondo grado della domanda di una docente, già iscritta con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per effetto di un diverso titolo, che nel 2014 aveva chiesto l'inserimento definitivo nelle GAE facendo valere il solo diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 2002/2003. La Corte d'appello aveva escluso il diritto all'iscrizione ritenendo che la legge n. 296/2006 avesse consentito l'accesso alle GAE solo a categorie tassativamente indicate, tra le quali non rientrava il diploma magistrale, e che non potesse essere invocata né la successiva affermazione del valore abilitante del diploma né l'annullamento del d.m. n. 235/2014. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 1 L. n. 296/2006; violazione dei d.l. nn. 70/2011 e 216/2011; violazione degli artt. 2935, 2946 e 2964 c.c. per sostenere la prescrittibilità decennale del diritto; violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 21-septies L. n. 241/1990 per pretendere efficacia erga omnes della sentenza amministrativa di annullamento del decreto ministeriale; violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2946 c.c. sul rilievo che il diritto soggettivo all'inserimento sarebbe azionabile entro il termine ordinario di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata con diversa motivazione ex art. 384, comma 2, c.p.c. Ha ritenuto conforme a diritto l'orientamento secondo cui il solo possesso del diploma magistrale, pur conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dalla legge n. 296/2006. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza conforme e quella dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, affermando che la clausola di salvezza non può essere estesa fino a ricomprendere tale titolo e che l'annullamento del decreto ministeriale non produce un diritto soggettivo all'iscrizione azionabile innanzi al giudice ordinario. Le questioni sulla prescrizione e sulla tempestività della domanda sono state ritenute assorbite dalla insussistenza del diritto sostanziale all'inclusione. Spese compensate per la novità e complessità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha consentito l'iscrizione solo ai soggetti in possesso dei titoli espressamente previsti; il diploma magistrale, di per sé, non rientra tra i titoli sufficienti per l'inserimento nelle GAE.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi estensiva sull'accesso alle graduatorie, ma ritenuti non idonei a sovvertire l'orientamento consolidato sull'insufficienza del solo diploma magistrale.
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998
È riconosciuto al diploma magistrale il valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ma tale valore non implica automaticamente l'idoneità all'inserimento nelle GAE.
La Corte ha ritenuto assorbita la questione della decorrenza della prescrizione, perché è stata esclusa in radice l'esistenza del diritto all'inclusione nelle GAE.
La prescrizione ordinaria decennale non consente comunque di superare il difetto originario del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Censurato dalla ricorrente insieme agli artt. 2935 e 2946 c.c.; la Corte non ne fa applicazione autonoma, reputando assorbita la questione dalla mancanza del diritto sostanziale.
Il giudicato amministrativo di annullamento del decreto ministeriale non può essere invocato per ottenere, nel giudizio civile, un accertamento del diritto all'iscrizione, trattandosi di effetti che non si estendono oltre il perimetro del giudicato stesso.
art. 21-septies, comma 1, L. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità/inefficacia erga omnes del decreto; la Corte esclude che l'annullamento del decreto produca un diritto soggettivo generalizzato all'iscrizione nelle GAE.
Invocato quale base del diritto soggettivo all'inserimento; non viene accolto, poiché la pretesa è negata in radice dalla normativa di settore.
Come per l'art. 2, la norma viene richiamata nel ricorso ma non ritenuta idonea a fondare il diritto all'inserimento nelle graduatorie.
È menzionato dalla giurisprudenza richiamata per chiarire che l'eventuale riconoscimento successivo del valore abilitante e la partecipazione a un concorso riservato non incidono sulla diversa questione dell'accesso alle GAE.
Consente la conferma della decisione impugnata con diversa motivazione.
Richiamato per affermare il limite al potere di qualificazione giuridica dei fatti nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di dare atto, ove ne ricorrano i presupposti, del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il solo possesso del diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e pur avendo valore abilitante all'insegnamento, non è di per sé sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ove la legge di settore riservi l'accesso a categorie tassativamente indicate.
- La clausola normativa che "fa salvi" determinati inserimenti non può essere letta come fonte di un ampliamento generalizzato della platea degli aventi diritto, ma solo come salvaguardia delle posizioni già maturate o maturabili secondo il sistema previgente.
- L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie non attribuisce automaticamente un diritto soggettivo all'inserimento in capo a soggetti che, secondo la legge, ne sono privi.
- Se il diritto sostanziale all'iscrizione in graduatoria è escluso in radice, restano assorbite le questioni sulla prescrizione, sulla decadenza o sulla tempestività della domanda.
- Nel giudizio di cassazione il ricorso può essere deciso sulla base della corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati, anche con motivazione diversa da quella della sentenza impugnata, purché nei limiti del devoluto e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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