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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07467/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente, accusata di avere addebitato alla società, negli anni 2015 e 2016, spese di carburante relative all’uso di un’auto aziendale non riferibili all’attività lavorativa. In primo grado il tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso per tardività della contestazione disciplinare, osservando che la società riceveva mensilmente i giustificativi delle spese e avrebbe potuto controllarli prima, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa della lavoratrice. La corte d’appello ha invece accolto il reclamo datoriale, ritenendo tempestiva la contestazione perché la conoscenza piena dei fatti era maturata solo nel gennaio 2017 in sede di chiusura del bilancio, e ha reputato la condotta gravissima e idonea a integrare giusta causa. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7, comma 2, l. n. 300/1970 e dei principi di correttezza e buona fede, perché la tempestività andrebbe misurata rispetto alla oggettiva rilevabilità dell’illecito e non alla dichiarata data di scoperta dal datore; (2) violazione dell’art. 2119 c.c. per mancata valutazione concreta degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta e della compromissione del vincolo fiduciario; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre omesso esame di fatto decisivo, per l’asserita assenza di prova dell’indebito utilizzo di denaro aziendale e per l’utilizzo di documenti e consulenza tecnica ritenuti erroneamente decisivi; (4) violazione dell’art. 91 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per la condanna alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della decisione di primo grado e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in materia disciplinare, l’immediatezza della contestazione va valutata in relazione al momento in cui il datore ha acquisito piena conoscenza dei fatti, non a quello in cui avrebbe potuto scoprirli con controlli continui; ha quindi considerato conforme a buona fede il comportamento della società che aveva effettuato i controlli solo al momento della chiusura del bilancio. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché sollecitavano una nuova valutazione del merito sulla sussistenza del fatto disciplinare e sulla gravità della condotta, profili già accertati dalla corte territoriale sulla base delle prove documentali e della consulenza tecnica. Ha reputato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di specificità, non essendo chiarito in che cosa consistesse la violazione dell’art. 91 c.p.c. né perché sarebbe illegittima la restituzione delle somme e la condanna alle spese. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, L. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve essere tempestiva; la tempestività si valuta con riguardo al momento in cui il datore di lavoro ha avuto piena conoscenza dell’infrazione, non al momento in cui avrebbe potuto accorgersene tramite controlli costanti non imposti dalla legge.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di licenziamento richiede una condotta di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario e da rendere non proseguibile il rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è violato quando la censura riguarda il diverso apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito e non l’erronea applicazione delle regole legali di valutazione.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è infondata se, in realtà, si contesta la valutazione di merito delle prove già acquisite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre violazioni di legge sostanziale o processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità, non per riproporre questioni di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La doglianza sulle spese processuali deve essere specifica e autosufficiente; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro è consentita l’acquisizione di documenti ritenuti indispensabili anche in appello, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione non coincide con il momento di commissione del fatto, ma con quello in cui il datore ne acquisisce piena conoscenza, potendo l’intervallo essere compatibile con la complessità degli accertamenti e con l’organizzazione aziendale.
  • Il datore di lavoro non ha un obbligo di controllo costante e preventivo sull’operato del dipendente: la mera possibilità di scoprire prima l’illecito non equivale a conoscenza effettiva e non rende tardiva la contestazione disciplinare.
  • L’uso indebito di strumenti aziendali e di denaro della società per finalità private può integrare giusta causa di licenziamento quando la sproporzione tra spese sostenute e utilizzo effettivo dei mezzi di lavoro evidenzi una lesione irreparabile del vincolo fiduciario.
  • In cassazione non sono sindacabili le valutazioni di merito sulla sussistenza del fatto disciplinare, sulla attendibilità delle prove e sulla gravità della condotta, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • Le censure processuali devono essere specifiche: la deduzione di violazioni in tema di spese o di prova è inammissibile se, in realtà, mira soltanto a ottenere una nuova ricostruzione del fatto o non indica puntualmente l’errore denunciato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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