Cassazione Civile, Ordinanza n. 07463/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da ricorsi di alcune lavoratrici della scuola assunte con contratti a tempo determinato, poi riuniti, con i quali esse chiedevano: l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti; la conversione del rapporto in tempo indeterminato; il risarcimento del danno per la reiterazione illegittima delle supplenze; il pagamento delle differenze retributive e il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale, in parità di trattamento con il personale di ruolo. La Corte d'appello aveva accolto in parte le domande, ritenendo che il personale precario della scuola avesse diritto a una perequazione retributiva rispetto ai dipendenti stabilizzati che svolgono mansioni equivalenti e disapplicando la disciplina nazionale sul riconoscimento parziale del servizio pre-ruolo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la normativa interna non sarebbe discriminatoria nei confronti del personale docente precario. Le controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso perché le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma una questione diversa e non decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di inammissibilità e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione d'appello si fondava sulla domanda di perequazione retributiva durante la pendenza del rapporto a termine, non sulla ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo; pertanto, i richiami del ricorso alla disciplina del riconoscimento del servizio pre-ruolo erano inconferenti e attaccavano, al più, una motivazione ad abundantiam. Conseguentemente, il ricorso non aveva specifica attinenza al decisum. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
viene richiamato come base formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
disciplina il riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale docente; nel caso concreto è ritenuto non pertinente rispetto alla domanda decisa, perché riguardante una futura ricostruzione di carriera non ancora in questione.
disciplina il riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale ATA; è considerata anch'essa non pertinente alla ratio della decisione di merito.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
costituisce il parametro euro-unitario richiamato per rivendicare la parità di trattamento retributivo tra lavoratori a termine e di ruolo.
è richiamato come antecedente del criterio, recepito nei CCNL, che collega la retribuzione del personale a termine al trattamento iniziale del corrispondente personale di ruolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato, per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, quindi, non abbia specifica attinenza al decisum.
- Quando la decisione di merito riguarda la parità di trattamento retributivo del lavoratore a termine durante la pendenza del rapporto, è inconferente il richiamo alla disciplina del successivo riconoscimento del servizio pre-ruolo dopo l'immissione in ruolo, perché si tratta di domande diverse e fondate su presupposti distinti.
- La motivazione svolta ad abundantiam non può essere utilmente censurata in cassazione, difettando l'interesse alla sua impugnazione se non incide sul dispositivo.
- La tutela della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e personale di ruolo va valutata in relazione alle mansioni equivalenti e all'arco temporale in cui il rapporto a termine si svolge, non sulla base di presupposti relativi a una futura stabilizzazione non ancora intervenuta.
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