Sentenza del 28/09/2018 n. 23496 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, relativa a un avviso di accertamento induttivo per l'anno 1999 ai fini IRPEG, IRAP e IVA. Ha contestato: la validità della motivazione dell'avviso redatta per relationem mediante rinvio al processo verbale della Guardia di Finanza; l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello; l'omessa e insufficiente valutazione delle proprie contestazioni riguardo ai maggiori ricavi, pari a lire 92.636.732, asseritamente derivanti dalla vendita di autovetture senza fattura; e l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate per l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo legittima la motivazione dell'avviso per relationem mediante rinvio al verbale della Guardia di Finanza, purché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità, e ritenendo sufficientemente motivata la sentenza della CTR, che aveva effettuato una valutazione autonoma dei contenuti della decisione di primo grado. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato le specifiche spiegazioni della società sulla cosiddetta supervalutazione delle autovetture usate nell'ambito della vendita di autovetture nuove. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi. La motivazione può rinviare a elementi contenuti in un processo verbale della Guardia di Finanza, quando tali elementi siano conoscibili dal contribuente e consentano un adeguato esercizio del diritto di difesa.
Riguarda la motivazione degli atti di accertamento IVA. Anche in questo ambito è ammissibile il rinvio per relationem a un verbale della Guardia di Finanza, se il contribuente conosce o può conoscere il contenuto dell'atto richiamato.
Art. 3, comma 3, della legge 241/1990
La Corte ha escluso che il rinvio a un atto della Guardia di Finanza sia illegittimo per il solo fatto che provenga da un'amministrazione diversa, valorizzando la conoscibilità dell'atto e l'assenza di pregiudizio per il contraddittorio.
Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
Richiede che la sentenza tributaria esponga le ragioni della decisione. È ammessa la motivazione per relationem rispetto a una precedente decisione, purché la sentenza recepisca i contenuti rilevanti e li sottoponga a un'autonoma valutazione critica.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis
Consente di censurare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto, la CTR non aveva esaminato una specifica spiegazione del contribuente idonea a incidere sulla quantificazione dei maggiori ricavi.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973
Disciplina l'accertamento induttivo o analitico-induttivo fondato anche su presunzioni. La questione relativa alla sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza è stata assorbita, dovendo essere riesaminata dopo il nuovo giudizio sul fatto.
Artt. 2, 3 e 19 del D.Lgs. 446/1997
Riguardano la disciplina dell'IRAP e la determinazione della relativa base imponibile, nella parte collegata ai maggiori ricavi contestati.
Art. 6, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 e art. 21 del D.P.R. 633/1972
Richiamati in relazione alle violazioni IVA e all'obbligo di fatturazione, ma non esaminati nel merito per l'assorbimento del quarto motivo.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un avviso di accertamento è generalmente valida anche quando rinvia a un processo verbale della Guardia di Finanza, purché il verbale sia conosciuto o conoscibile dal contribuente e contenga gli elementi necessari per comprendere le contestazioni e difendersi.
- Una sentenza tributaria può richiamare la decisione di primo grado, ma deve comunque dimostrare di aver esaminato criticamente le questioni controverse; un richiamo meramente apodittico non è sufficiente.
- Quando il contribuente formula spiegazioni specifiche e plausibili sulla formazione dei ricavi o dei margini, il giudice deve esaminarle espressamente. L'omesso esame di tali argomentazioni può comportare la cassazione della sentenza per motivazione insufficiente.
- Gli accertamenti induttivi basati su presunzioni devono fondarsi su elementi valutati concretamente e con motivazione coerente; non basta affermare che un determinato margine di profitto sia irragionevole senza considerare le modalità commerciali effettive delle operazioni.
- In presenza di operazioni complesse, come la permuta o la supervalutazione dell'usato nell'acquisto di autovetture nuove, il giudice deve distinguere la rappresentazione contabile delle singole vendite dalla reale redditività complessiva dell'operazione.
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