Sentenza del 28/09/2018 n. 2289 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - studi di settore - emendabilità della dichiarazione - ultratardività - rilevanza ai fini dell'attività accertatrice - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento fondato sulla dichiarazione originaria e sosteneva di poter correggere, anche in corso di giudizio, la precedente manifestazione di volontà di adeguamento al parametro di reddito previsto dagli studi di settore mediante una dichiarazione integrativa presentata oltre i termini ordinari. La questione riguardava quindi l'emendabilità della dichiarazione e la rilevanza di una dichiarazione integrativa ultratardiva ai fini dell'attività accertatrice.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La scelta del contribuente di adeguarsi ai parametri degli studi di settore è stata qualificata come manifestazione di volontà negoziale, poiché incide sulla determinazione della base imponibile e sull'entità del tributo e vincola l'attività accertatrice dell'ufficio. In caso di errore, la dichiarazione può essere emendata solo entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998; non è invece possibile correggerla nel corso del processo tramite una dichiarazione integrativa presentata oltre il termine. La dichiarazione ultratardiva è stata pertanto ritenuta irrilevante ai fini dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
La disposizione delimita temporalmente la possibilità di correggere la dichiarazione. L'emendabilità dell'errore nella scelta di adeguamento agli studi di settore è ammessa entro il termine previsto dalla norma, ma non mediante una dichiarazione integrativa ultratardiva prodotta durante il processo.
Studi di settore
L'adeguamento al parametro reddituale costituisce una scelta del contribuente con effetti sulla base imponibile e sul tributo dovuto; tale scelta vincola l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, salvo tempestiva correzione nei termini di legge.
Massime di principio
- Le scelte dichiarative che incidono direttamente sulla base imponibile o sull'imposta possono avere natura vincolante e non sono liberamente modificabili in qualsiasi momento.
- Un errore nella dichiarazione deve essere corretto entro i termini specificamente previsti dalla legge; una dichiarazione integrativa presentata oltre tali termini può essere considerata irrilevante ai fini dell'accertamento.
- La produzione della dichiarazione correttiva durante il processo non consente, di regola, di superare la decadenza già maturata per la correzione della dichiarazione.
- Prima di effettuare una scelta di adeguamento o di rettifica, il contribuente deve verificare attentamente gli effetti fiscali, poiché la scelta può vincolare sia il contribuente sia l'attività accertatrice dell'ufficio.
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