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Sentenza

Sentenza del 28/09/2018 n. 1691 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Lucca, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento. Il primo motivo riguardava il mancato riconoscimento, ai fini IVA, di alcune operazioni come triangolazioni intracomunitarie non imponibili, per un'imposta contestata di 29.167,50 euro. L'Ufficio sosteneva che l'esportazione dovesse essere eseguita esclusivamente a cura del cedente. Il secondo motivo riguardava la capitalizzazione e il successivo ammortamento dei costi sostenuti per la realizzazione di un nuovo catalogo o campionario: secondo l'Ufficio, il contribuente non avrebbe rispettato i limiti temporali previsti dall'art. 109 del TUIR.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provato che le merci fossero state effettivamente consegnate all'estero e che l'invio fosse riconducibile a un preventivo accordo con il cedente, sicché le operazioni potevano beneficiare del regime di non imponibilità IVA. Ha inoltre ritenuto legittima la capitalizzazione dei costi di realizzazione del catalogo e il loro ammortamento, considerando documentati i costi, giustificata l'utilità pluriennale dell'investimento e rispettate le disposizioni degli artt. 108 e 109 del TUIR e dell'art. 2426, comma 1, punto 5, c.c. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 58 D.L. 331/1993

    Il regime di non imponibilità IVA delle operazioni triangolari non richiede necessariamente che il trasporto o l'esportazione siano materialmente eseguiti dal cedente. L'espressione "a cura del cedente" va interpretata in funzione antifraudolenta: è sufficiente che l'invio all'estero sia effettivo e riconducibile a un preventivo accordo con il cedente, senza una decisione autonoma e successiva del cessionario nazionale.

  • Art. 108, comma 1, TUIR

    La disposizione è richiamata come base fiscale per la deducibilità dei costi aventi utilità pluriennale, purché adeguatamente documentati e imputati secondo i criteri fiscali applicabili.

  • Art. 109, comma 1, TUIR

    I componenti negativi di reddito devono essere imputati all'esercizio di competenza e documentati. Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto rispettate le regole di imputazione attraverso la capitalizzazione iniziale e il successivo ammortamento.

  • Art. 2426, comma 1, punto 5, codice civile

    I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

    I costi relativi a un progetto promozionale o produttivo possono essere capitalizzati quando presentano un'utilità pluriennale, sono adeguatamente documentati e vengono ammortizzati in modo coerente con la loro vita utile o nei limiti temporali previsti.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 14405/2014

    È richiamata a sostegno della possibilità di riconoscere il regime di non imponibilità quando la documentazione dimostra l'effettiva consegna dei beni all'estero.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 4408/2018

    Conferma l'interpretazione sostanziale dell'espressione "a cura del cedente" nelle triangolazioni: la condizione serve a prevenire frodi e non impone necessariamente la materiale esecuzione del trasporto da parte del cedente, purché la spedizione all'estero sia effettiva e previamente concordata.

Massime di principio

  • Nelle triangolazioni intracomunitarie, il requisito dell'invio dei beni all'estero va valutato in chiave sostanziale e antifraudolenta: la non imponibilità può essere riconosciuta se il contribuente dimostra con documenti coerenti l'effettiva uscita dei beni e il collegamento dell'operazione con un accordo preventivo, anche se il trasporto è materialmente eseguito da un soggetto diverso dal cedente.
  • La sola contestazione formale dell'Amministrazione finanziaria non è sufficiente quando il contribuente produce documentazione idonea a provare la consegna all'estero, la reale operazione commerciale e l'assenza di intenti fraudolenti.
  • I costi di cataloghi, campionari o iniziative promozionali possono essere capitalizzati e ammortizzati se dimostrano un'utilità pluriennale, sono analiticamente documentati, contabilizzati correttamente e collegati a benefici economici futuri.
  • Per sostenere la capitalizzazione di costi pluriennali è importante conservare prove delle spese, delle ragioni economiche dell'investimento, dei criteri di ammortamento e dei risultati prodotti negli esercizi successivi.
  • La valutazione giudiziale tende a privilegiare la sostanza economica dell'operazione rispetto a una lettura meramente letterale delle formalità, purché il contribuente assolva il proprio onere probatorio.

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