Sentenza del 28/09/2018 n. 6526 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Estinzione del processo - Conseguenza - Definitività dell'atto impugnato - Estinzione del giudizio di appello - Conseguenza - Definitività della sentenza di primo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda gli effetti dell'estinzione del processo tributario derivante dalla mancata riassunzione del giudizio dopo una cassazione con rinvio, nonché gli effetti dell'estinzione intervenuta nel giudizio di appello. In particolare, si deve stabilire se, a seguito dell'estinzione, diventino definitive le pronunce di merito oppure l'atto impositivo originariamente impugnato.
La decisione
La mancata riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio determina l'estinzione del processo e l'inefficacia delle pronunce di merito. Di conseguenza, si consolida e diviene definitivo l'atto impositivo, come se non fosse stato impugnato. L'ente impositore non ha quindi interesse a riassumere il giudizio. Se invece l'estinzione interviene nel giudizio di appello, diviene definitiva la sentenza di primo grado, in applicazione dell'art. 338 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 63 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina la riassunzione del processo tributario dopo la cassazione con rinvio. La mancata riassunzione comporta l'estinzione del giudizio e l'inefficacia delle pronunce di merito, con conseguente definitività dell'atto impositivo.
Art. 338 c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di appello, stabilisce la definitività della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Quando un giudizio tributario viene estinto per mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio, le precedenti sentenze di merito perdono efficacia e torna a consolidarsi l'atto impositivo originariamente impugnato.
- L'ente impositore, se l'estinzione comporta la definitività dell'atto impositivo, normalmente non ha interesse a riassumere il processo.
- L'estinzione del giudizio di appello produce un effetto diverso: non rende definitivo automaticamente l'atto impositivo, ma consolida la sentenza di primo grado.
- È quindi essenziale distinguere la fase processuale in cui interviene l'estinzione: dopo cassazione con rinvio prevale la definitività dell'atto impugnato, mentre in appello prevale la definitività della sentenza di primo grado.
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