Sentenza del 28/09/2018 n. 18 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
1. PROCESSO TRIBUTARIO - notifica - data di perfezionamento per il notificante 2. PROCESSO TRIBUTARIO - funzione - inammissibilità del ricorso 3. IVA - credito - spettanza in caso di donazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso IRPEF derivante dalla trasformazione di un credito IVA. L’Amministrazione contestava sia l’esistenza e la spettanza del credito IVA sia la possibilità che, dopo la donazione dell’azienda al figlio, il credito rimanesse in capo al donante e fosse successivamente trasformato in credito IRPEF. È stata inoltre sollevata un’eccezione relativa alla validità della notifica dell’appello, effettuata tramite spedizione in busta chiusa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto perfezionata la notifica dell’appello, per il notificante, alla data di consegna del plico all’Ufficio postale, anche se la spedizione in busta chiusa non rispettava esattamente le modalità dell’art. 20 del d.lgs. n. 546/1992. Nel merito, ha riconosciuto come sufficientemente comprovata la sussistenza del credito, anche alla luce dei precedenti provvedimenti di sgravio dell’Amministrazione, e ha stabilito che, in caso di donazione d’azienda, il credito IVA non deve necessariamente essere trasferito al donatario: può rimanere in capo al donante se ciò risulta dall’atto e dalla concreta gestione contabile e fiscale. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 20 del d.lgs. n. 546/1992
La Commissione ha ritenuto che un’eventuale difformità nelle modalità di spedizione della notifica non comporti automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione. Per il notificante, la notifica si perfeziona alla data di consegna del plico all’Ufficio postale.
Art. 2058, comma 1, codice civile
Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, che non abbiano carattere personale.
La disposizione è stata utilizzata per affermare che il subentro dell’acquirente o donatario nei rapporti aziendali non è necessariamente totale e può essere escluso da una diversa pattuizione. Pertanto, il credito IVA può rimanere al donante se l’atto e la condotta delle parti mostrano che non è stato trasferito.
Art. 35, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972
La norma non è stata considerata incompatibile con la possibilità che, dopo la donazione dell’azienda, il credito IVA resti in capo al dante causa quando il trasferimento del credito non risulti pattuito o realizzato.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Il rimborso derivante dalla dichiarazione dei redditi può essere preceduto dall’indicazione del credito nel quadro RX del modello Unico, che può valere come specifica istanza di rimborso sottoposta ai controlli dell’Amministrazione.
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
L’indicazione della richiesta di rimborso nella dichiarazione dei redditi può produrre effetti equivalenti a quelli dell’istanza di rimborso prevista dalla norma.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 57 del 5 marzo 1999, punto 1.4
Se, a seguito della c.d. trasformazione, non vi è stato alcun trasferimento del credito o del debito all’avente causa, la dichiarazione deve essere presentata dal dante causa, in via autonoma o unificata, secondo le regole generali.
La prassi amministrativa conferma che, quando il credito o il debito non sono trasferiti all’avente causa nell’ambito di una trasformazione o vicenda aziendale, gli adempimenti fiscali restano a carico del dante causa.
Cass. civ. n. 19864/2016, n. 23752/2015 e n. 18088/2004; Corte costituzionale n. 477/2002
Le decisioni richiamate esprimono il principio secondo cui le sanzioni processuali di inammissibilità devono essere applicate in modo non irragionevole, preservando la funzione di garanzia del processo e valorizzando, per il notificante, il momento della consegna dell’atto all’Ufficio postale.
Massime di principio
- Le irregolarità formali nella notifica non determinano automaticamente l’inammissibilità del ricorso o dell’appello: occorre verificare se l’atto sia stato tempestivamente consegnato all’Ufficio postale e se la sua funzione di conoscibilità e garanzia sia stata comunque preservata.
- In caso di donazione o trasferimento d’azienda, i crediti fiscali non si trasferiscono necessariamente al donatario o avente causa. È decisivo esaminare l’atto negoziale, le eventuali pattuizioni sul credito e la concreta condotta contabile e fiscale delle parti.
- La permanenza del credito in capo al donante può essere desunta dal fatto che il donatario non lo abbia contabilizzato e che il donante lo abbia continuato a indicare nelle proprie dichiarazioni, purché la spettanza sostanziale del credito sia adeguatamente documentata.
- I provvedimenti di sgravio o di annullamento adottati dall’Amministrazione finanziaria possono costituire elementi indiziari rilevanti della conoscenza e della riconosciuta sussistenza del credito, anche se non sostituiscono, in assoluto, la prova della sua origine e correttezza.
- L’indicazione di un credito chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi, tramite il quadro dedicato, può valere come istanza di rimborso quando consenta all’Amministrazione di conoscere chiaramente la pretesa del contribuente e i relativi conteggi.
- Le controversie tributarie devono essere valutate privilegiando la sostanza e l’effettiva possibilità di difesa, evitando formalismi che producano una sproporzionata perdita della tutela giurisdizionale.
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