Cassazione Civile, Ordinanza n. 24853/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 all'esito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2007 (mod. 770/2008 e mod. Unico/2008). La società contribuente aveva impugnato l'atto, deducendo in sostanza che non fosse stata ritualmente comunicata la pretesa irregolarità e che il contraddittorio endoprocedimentale non fosse stato rispettato. Nel ricorso per cassazione ha però abbandonato tutti gli altri motivi già svolti nei gradi di merito e ha censurato soltanto: a) la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o per relationem, in violazione degli artt. 132, secondo comma, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992; b) in subordine, la violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione automatizzata e dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'avviso di irregolarità ricevuto si riferisse soltanto al mod. 770 e non anche al mod. Unico, con conseguente mancata valida comunicazione preventiva prima della cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione specifica sul punto della comunicazione di irregolarità e del contraddittorio, richiamando la documentazione già valutata in primo grado e dando atto della notifica della comunicazione via raccomandata. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo subordinato, perché formulato come violazione di legge ma diretto in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove e a chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali, rispetto alla quale la Corte esclude la fondatezza della censura sulla mancata comunicazione preventiva nel caso concreto
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne affermi una specifica applicazione nel caso
richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura di controllo formale/automatizzato, senza decisiva applicazione autonoma nel testo
richiamato dalla ricorrente e valutato dalla Corte nel senso che la comunicazione di irregolarità risultava comunque documentata e ricevuta
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non sviluppa un autonomo principio sull'onere della prova, limitandosi a ritenere non ammissibile la censura di merito
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione
richiamato come vizio processuale dedotto nel ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem è infondata quando la decisione d'appello contenga una motivazione specifica, ancorché sintetica, idonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice.
- La doglianza che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione.
- Nel procedimento di liquidazione automatizzata, la contestazione relativa alla comunicazione di irregolarità deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito; se risulta documentata la notifica della comunicazione, non può essere utilmente riproposta in cassazione una diversa ricostruzione del contenuto o dell'estensione dell'avviso.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito, né la sostituzione della ricostruzione fattuale operata nella sentenza impugnata con quella prospettata dalla parte ricorrente.
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