Cassazione Civile, Ordinanza n. 22312/2025 del 02/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per l’aggiornamento della rendita di un aerogeneratore eolico sito in Alcamo, nel quale l’Ufficio aveva aumentato la rendita da euro 776,00 a euro 3.590,00. La società contribuente, proprietaria superficiaria dell’impianto, ha impugnato l’atto sostenendo: 1) che la torre dell’aerogeneratore non dovesse essere inclusa nella stima catastale perché, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della l. n. 208/2015, costituiva componente impiantistica esclusa dalla rendita; 2) che l’avviso fosse nullo o comunque illegittimo per difetto di motivazione, in quanto formulato con espressioni generiche e standardizzate; 3) che, in ogni caso, la rendita attribuita fosse eccessiva e il criterio estimativo seguito dall’Amministrazione fosse errato. La CTR aveva rigettato l’appello della contribuente ritenendo che la torre fosse parte essenziale e strutturale dell’opificio. In cassazione la ricorrente ha riproposto i tre motivi, censurando soprattutto l’inclusione della torre eolica nel classamento e l’adeguatezza della motivazione dell’avviso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Nel rinvio il giudice dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui, ai fini del calcolo della rendita catastale di un impianto eolico, la torre non rientra tra i beni imponibili esclusi dalla stima ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, e dovrà altresì valutare se sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei nudi proprietari del suolo, in presenza di litisconsorzio necessario nel contenzioso catastale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Stabilisce l’esclusione dalla stima catastale della componente impiantistica; la Corte afferma che la torre dell’aerogeneratore, benché infissa al suolo, è componente essenziale e attiva della macchina e quindi non va computata nella rendita.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ribadisce la distinzione tra motivazione dell’atto e prova della pretesa in giudizio.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma ritenuto non violato nel caso concreto.
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Norma catastale richiamata dal terzo motivo in tema di determinazione della rendita.
art. 28 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Norma catastale richiamata dal terzo motivo con riguardo ai criteri di valutazione della rendita.
art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamata dalla CTR come norma di interpretazione autentica; la Cassazione non la ritiene idonea a superare il principio sull’esclusione della torre dalla stima.
art. 1, comma 22, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Individua la procedura DOCFA per l’aggiornamento catastale applicata al caso concreto.
Richiamato come fonte della procedura DOCFA e del relativo procedimento partecipativo.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per l’eventuale rimessione della causa al primo giudice in caso di necessità di integrazione del contraddittorio.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per affermare la sussistenza di un possibile litisconsorzio necessario nel contenzioso catastale tra titolari del diritto di proprietà e titolari di diritti reali sull’immobile.
Richiamata per la competenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice del rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso all’esito di procedura DOCFA, la motivazione dell’atto è sufficiente quando indica i dati catastali essenziali e le ragioni tecniche della diversa stima, se i dati di fatto forniti dal contribuente non sono stati disattesi ma solo rivalutati dall’Ufficio.
- La distinzione tra motivazione dell’atto impositivo e prova della pretesa in giudizio è netta: un avviso può essere sufficientemente motivato e, nondimeno, la fondatezza della maggiore rendita deve essere provata dall’Amministrazione nel processo.
- In tema di impianti eolici, la torre dell’aerogeneratore, pur essendo stabilmente infissa al suolo, è componente essenziale e attiva della macchina e non va inclusa nella stima catastale ai fini della rendita quando opera l’esclusione legislativa della componente impiantistica.
- Nel contenzioso catastale può configurarsi litisconsorzio necessario tra i diversi titolari di diritti reali sull’immobile soggetto a revisione del classamento, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio ove non siano tutti presenti in giudizio.
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