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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22279/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla caduta di una persona fisica, avvenuta il 31/10/2016 mentre si recava al cimitero comunale, con conseguenti lesioni. Dopo l’infruttuoso esperimento della mediazione, la danneggiata agì contro il Comune chiedendo il risarcimento ex art. 2051 c.c. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’appello confermò il rigetto. In cassazione la ricorrente dedusse due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., assumendo che i giudici di merito avessero erroneamente attribuito rilievo di caso fortuito al comportamento della danneggiata senza considerare la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia; (2) violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo di avere fornito prova del nesso causale e censurando la mancata ammissione di prove testimoniali tempestivamente richieste e reiterate. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati in modo diffuso e sostanzialmente sovrapponibile a sentenze di merito su fattispecie diverse, senza confrontarsi con le specifiche rationes della sentenza impugnata, e perché nel ricorso non erano riportati in modo completo i capitoli di prova testimoniale; la successiva memoria non poteva supplire alle carenze originarie del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di Euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Infine ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La censura era diretta contro la valutazione del caso fortuito e del nesso causale nella responsabilità da cose in custodia, ma la Corte non entra nel merito della regola sostanziale perché reputa il ricorso inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte rileva che la doglianza non supera il vaglio di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla mancata ammissione e valutazione delle prove, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specifica articolazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le doglianze vengono prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, ma non sono ritenute idonee a superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    La Corte richiama il requisito di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti; nel caso di specie mancano i dati necessari, in particolare i capitoli di prova testimoniale e le circostanze decisive della sentenza d’appello.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, in ragione della proposizione di censure ritenute meramente ripetitive e già disattese nei gradi di merito.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in conseguenza della decisione collegiale conforme alla proposta accelerata e della reiterazione di argomentazioni già respinte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in un richiamo generico o meramente riproduttivo di precedenti di merito o di altra fattispecie, senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Per rispettare l’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare in modo completo e autosufficiente gli elementi fattuali e documentali decisivi, inclusi i capitoli di prova testimoniale su cui si fonda la censura.
  • La memoria depositata per la camera di consiglio non può colmare le lacune originarie del ricorso per cassazione, poiché serve solo a illustrare motivi già ritualmente e compiutamente proposti.
  • La deduzione del vizio relativo alla mancata ammissione di prove presuppone che il ricorrente riporti nel ricorso il contenuto specifico dei mezzi istruttori e ne spieghi la decisività rispetto alla decisione impugnata.
  • La proposizione di censure meramente ripetitive di argomenti già respinti nei gradi di merito può giustificare, oltre all’inammissibilità del ricorso, una condanna ex art. 96 c.p.c. e l’applicazione delle conseguenze economiche connesse all’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreOnere della prova

Testo integrale

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