Cassazione Civile, Ordinanza n. 22293/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento emessi in relazione ai lavori di costruzione del Porto di Imperia, nei quali l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile per operazioni inesistenti, oltre a contestare maggiori ricavi non dichiarati e ad irrogare sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo parzialmente gli appelli dell’Ufficio, valorizzando in particolare una perizia svolta in sede penale davanti al GIP e ritenendo non sanzionabile la condotta della contribuente in ragione delle vicende penali che avevano impedito la conclusione dell’appalto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando motivazione apparente della sentenza d’appello, perché la CTR/CGT avrebbe aderito acriticamente alla perizia penale senza spiegare perché essa fosse preferibile alle risultanze dell’Ufficio, sia sui costi sia sui ricavi; 2) violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che le sanzioni non potevano essere escluse, poiché la società aveva volontariamente indicato costi riferiti a opere non realizzate e omesso ricavi, mentre la buona fede e l’assenza di colpevolezza non erano state provate.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse un percorso motivazionale sufficiente e non meramente apparente: il giudice tributario aveva spiegato perché considerava rilevante, sia pure non vincolante, la sentenza di assoluzione del GIP e la relativa perizia, e aveva altresì evidenziato lacune probatorie dell’Ufficio in ordine alla quantificazione dei maggiori ricavi. È stato invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto erroneo escludere le sanzioni sulla base del richiamo agli esiti assolutori penali, perché nell’ambito delle sanzioni tributarie l’art. 5 d.lgs. n. 472/1997 richiede la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa superabile solo dal contribuente, e non può essere confuso con le esimenti di cui all’art. 6 del medesimo decreto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La doglianza sulla sua violazione è stata respinta perché la motivazione della sentenza tributaria è stata ritenuta esistente e non apparente, dunque conforme al minimo costituzionale richiesto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: la censura è ammissibile solo per mancanza assoluta, mera apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Non trova applicazione alla sentenza di proscioglimento emessa dal GIP e divenuta definitiva, perché la norma attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sola sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Per la punibilità delle violazioni tributarie non basta la mera volontarietà del comportamento: è richiesta la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa superabile dal contribuente che dimostri l’assenza di rimproverabilità.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le esimenti di questo articolo non possono essere confuse con il diverso regime dell’elemento soggettivo della violazione di cui all’art. 5; la buona fede rileva solo come errore inevitabile e incolpevole.
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
È richiamato come principio generale applicato anche alla materia fiscale: per la sanzione amministrativa non è sufficiente la sola volontarietà della condotta, essendo necessaria la rimproverabilità soggettiva.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la motivazione della sentenza è apparente solo quando manchi del tutto, sia meramente assertiva, presenti contrasti irriducibili o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente che la parte la ritenga non convincente o sbagliata nel merito.
- Le sentenze penali di assoluzione possono avere rilievo indiziario nel processo tributario, ma il giudice tributario deve valutarle insieme agli altri elementi probatori e non può attribuire loro efficacia automaticamente vincolante fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.
- L’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 opera solo per la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione; non si estende alla decisione del GIP, anche se definitiva e con formula assolutoria.
- In materia di sanzioni tributarie, l’elemento soggettivo richiede la coscienza e volontà della condotta; la colpa si presume sino a prova contraria e la buona fede rileva solo se l’errore del contribuente è inevitabile e non superabile con l’ordinaria diligenza.
- Non può escludersi la sanzionabilità di una violazione fiscale facendo esclusivo riferimento alle vicende penali sottese ai fatti di causa, se manca una specifica verifica della rimproverabilità della condotta secondo i criteri propri del diritto sanzionatorio tributario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22279/2025 del 02/08/2025
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22281/2025 del 02/08/2025
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22283/2025 del 02/08/2025
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22291/2025 del 02/08/2025
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22295/2025 del 02/08/2025
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22296/2025 del 02/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →