Cassazione Civile, Ordinanza n. 22295/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto eolico sito nel Comune di Forenza, emesso a seguito della rettifica di una DOCFA presentata dalla società per la quale venivano esclusi dalla rendita le componenti impiantistiche, inclusa la torre di sostegno. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo parzialmente per difetto di motivazione dell’avviso; la CTR Basilicata aveva poi riformato la decisione, ritenendo legittimo l’avviso, non necessario il contraddittorio preventivo e dovuta l’inclusione della torre nel calcolo della rendita. Con precedente ordinanza di cassazione la causa era stata rinviata per verificare se la torre fosse macchinario/congegno/attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo e, quindi, da escludere dalla rendita, e per rideterminare la rendita secondo i principi indicati. In sede di rinvio la CTR ha escluso la torre dal computo, ritenendo provata la sua strumentalità al processo produttivo e ha rideterminato la rendita sommando i valori di suolo, fondazione, piazzola e cabina prefabbricata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente e violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che la CTR si sarebbe limitata ad aderire acriticamente ai pareri tecnici di parte e non avrebbe dato conto delle ragioni della nuova rendita; 2) violazione della disciplina catastale (l. 208/2015 e l. 190/2014), contestando sia la qualificazione della torre come bene escluso dalla stima sia la partecipazione della torre al processo produttivo; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul complessivo contenuto della pretesa fiscale, non limitata alla torre ma comprensiva anche di lotto, plinto, spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore; 4) violazione delle norme catastali e estimative sulla determinazione della rendita, lamentando che la CTR non avrebbe correttamente applicato il criterio del costo di ricostruzione e avrebbe annullato integralmente l’avviso anziché rideterminare la rendita delle componenti residue tenendo conto anche di spese tecniche, profitto e oneri finanziari. La Corte esclude la rimessione alle Sezioni unite, respinge i primi tre motivi e accoglie nei limiti di cui in motivazione il quarto, chiarendo che la normativa del 2015 non ha abrogato la disciplina di cui alla l. 190/2014 e alla circolare n. 6/T/2012, e che, esclusa la torre e gli aerogeneratori per la loro funzionalità produttiva, la rendita va comunque rideterminata sulle residue componenti immobiliari secondo il procedimento indiretto a costo di ricostruzione, con computo delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le doglianze sulla motivazione, sull’asserita violazione dell’art. 384 c.p.c. e sull’omessa pronuncia. Ha invece accolto il quarto motivo nei termini indicati, affermando che la CTR, pur correttamente escludendo dal calcolo della rendita la componente torre eolica perché funzionale al processo produttivo, ha erroneamente annullato integralmente l’avviso senza procedere alla rideterminazione della rendita delle componenti residue secondo i criteri catastali applicabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità/inesistenza della motivazione; la Corte ne esclude la violazione perché la sentenza impugnata contiene una motivazione percepibile e logicamente intellegibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione; la Corte ritiene la motivazione sufficiente e non apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per vizio motivazionale nella sentenza tributaria; la Corte non ravvisa nullità della decisione di merito.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per dedotta violazione dei limiti del giudizio di rinvio; la Corte osserva che il giudice di rinvio ha applicato il principio di diritto senza sconfinare nei limiti fissati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per veicolare le censure di nullità processuali e omessa pronuncia; la Corte distingue tra errori processuali e rivalutazione del merito, respingendo i primi motivi e ammettendo solo la censura compatibile con il thema decidendum.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base per le censure di violazione di legge sulla disciplina catastale; la Corte accoglie solo la doglianza relativa alla mancata rideterminazione della rendita sulle componenti residue.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente e all’errore di fatto nella valutazione delle prove; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la decisione impugnata, pur senza esaminarli tutti espressamente, implica il rigetto delle questioni non affrontate in modo testuale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’uso dei pareri tecnici; la Corte ricorda che la valutazione delle prove attiene al libero convincimento del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte afferma che la censura, se diretta al merito della valutazione delle prove, non è deducibile come violazione di legge.
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
"A decorrere dal 1° gennaio 2016..."; "Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma ridefinisce l’oggetto della stima catastale degli immobili speciali o particolari, escludendo dalla stima diretta i beni funzionali al processo produttivo; non implica l’abrogazione della disciplina tecnica previgente sulla stima delle residue componenti immobiliari.
art. 1, comma 22, L. n. 208 del 2015
Richiamato nel quadro della nuova disciplina catastale; viene coordinato con il comma 21 senza effetto abrogativo della normativa tecnica previgente.
art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014
"...l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652... si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012"
Attribuisce valore normativo alle istruzioni della circolare n. 6/T/2012, che restano applicabili anche dopo la legge n. 208/2015 per le metodologie estimative degli immobili speciali.
art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939
È la norma di base per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare mediante stima diretta.
artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142 del 1949
Regolano il procedimento indiretto di stima del capitale fondiario e il criterio del costo di ricostruzione, con adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell’immobile.
art. 1 del d.m. n. 701 del 1994
Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo nel contesto della procedura DOCFA e della determinazione catastale.
art. 28, secondo comma, d.P.R. n. 1142 del 1949
È la base per il criterio del costo di ricostruzione utilizzato per la rideterminazione della rendita delle componenti residue dell’impianto eolico.
art. 2 del d.l. n. 16 del 1993
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla rettifica catastale e alle modalità di accertamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta la mera non condivisone delle valutazioni di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di decidere su un capo autonomamente apprezzabile della domanda o dell’eccezione; non sussiste quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della questione.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, ma resta libero di riesaminare i fatti e applicare la regola al thema decidendum nei limiti della devoluzione processuale.
- In materia catastale degli immobili speciali o particolari, la legge del 2015 ha ridefinito l’oggetto della stima escludendo i beni funzionali allo specifico processo produttivo, ma non ha eliminato la disciplina tecnica previgente sulla determinazione della rendita delle componenti immobiliari residue.
- Per gli impianti eolici, torri e aerogeneratori, in quanto strumentali al processo produttivo, non vanno computati nella rendita; tuttavia la rendita va comunque rideterminata sulle residue componenti immobiliari e con applicazione, se del caso, dei criteri di costo di ricostruzione, spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari.
- La stima catastale degli immobili a destinazione speciale può avvenire con procedimento diretto o indiretto; quando si adotta il criterio del costo di ricostruzione, occorre ricondurre i costi all’epoca censuaria e applicare il coefficiente di riduzione coerente con lo stato attuale del bene.
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