Cassazione Civile, Ordinanza n. 22283/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una persona è caduta nell’androne di un condominio in occasione di una nevicata, deducendo che la pavimentazione fosse lucida e scivolosa e che sul luogo vi fosse neve, ghiaccio e acqua. Ha convenuto il condominio per ottenere il risarcimento dei danni, con chiamata in causa della compagnia assicuratrice. Il tribunale e poi la corte d’appello hanno rigettato la domanda, ritenendo non provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e non dimostrate né le concrete condizioni della pavimentazione né l’esatta dinamica della caduta. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2051, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel riparto dell’onere della prova e nell’uso delle presunzioni semplici quanto al nesso eziologico tra caduta e stato del pavimento; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. in relazione al caso fortuito, contestando l’affermazione secondo cui la vittima, conoscendo il luogo e le condizioni atmosferiche, avrebbe potuto evitare il danno con ordinaria diligenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito e a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che, nell’azione ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e l’effettiva dinamica del fatto; non è sufficiente una mera collocazione generica dell’evento nel medesimo contesto della cosa. La decisione ha confermato la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia è qualificata come oggettiva e presuppone la prova del nesso causale tra la cosa e il danno; al danneggiato spetta dimostrare che l’evento sia stato concretamente provocato dalla cosa custodita.
art. 2697 c.c.
Viene richiamato per affermare che grava sul danneggiato l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, in particolare il nesso causale tra cosa e danno.
art. 2727 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici, ma la Corte rileva che la doglianza, in realtà, mira a rivalutare il fatto.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici, ma non conduce a censura di diritto autonoma rispetto alla valutazione dei fatti.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato come parametro formale delle censure, ma le doglianze sono ritenute sostanzialmente fattuali e quindi inammissibili in cassazione.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
È richiamato per la proposta di definizione accelerata, poi condivisa dal Collegio.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore di ciascuna parte controricorrente per aver riproposto argomentazioni già disattese nei gradi di merito.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, oltre alla relazione di custodia; non è sufficiente dimostrare che il danno sia avvenuto genericamente nel contesto della cosa.
- La prova del nesso causale richiede l’allegazione e dimostrazione dell’effettiva dinamica del fatto, cioè della successione degli eventi e dei fattori che hanno prodotto il danno.
- La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: non si fonda su una presunzione di colpa del custode, ma su un criterio di imputazione collegato alla custodia della cosa.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non apparente e non contraddittoria.
- Le doglianze che contestano l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto da parte del giudice di merito sono inammissibili se non denunciano specifici errores in iudicando o vizi motivazionali nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
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