Cassazione Civile, Ordinanza n. 22291/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha ritenuto che, non essendo stata formulata nei termini un’espressa richiesta di decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso dovesse considerarsi rinunciato, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Tre contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione proposta avverso avvisi di accertamento IMU per l’annualità 2016. Nel giudizio di legittimità il Comune ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio per improcedibilità del ricorso, ritenendo tardiva la costituzione telematica dei ricorrenti: il ricorso era stato notificato il 19 febbraio 2024, mentre la costituzione era avvenuta il 20 marzo 2024, oltre il termine di venti giorni previsto. I ricorrenti hanno presentato istanza di rimessione in termini, fondata su un certificato medico e su corrispondenza con il gestore telematico, ma la Corte ha ritenuto infondata l’istanza perché il certificato era temporalmente irrilevante, la comunicazione col gestore era successiva alla scadenza del termine e mancavano iniziative tempestive. La Corte ha inoltre rilevato che, decorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza espressa richiesta di decisione, il ricorso deve intendersi rinunciato ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
La costituzione del ricorrente deve avvenire nel termine previsto; la costituzione telematica tardiva determina la rilevanza dell’improcedibilità del ricorso.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
Richiamato per la disciplina della costituzione telematica e per il termine di deposito applicabile nel caso di specie.
La mancata espressa richiesta di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta comporta che il ricorso si intenda rinunciato.
Alla rinuncia implicita del ricorso consegue l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
La Corte lo applica nel senso che, decorso il termine senza istanza di decisione, il ricorso deve ritenersi rinunciato.
Cass. Sez. U., 4 dicembre 2020, n. 27773
La rimessione in termini richiede una causa non imputabile con carattere di assolutezza, non una mera difficoltà o impossibilità relativa.
Cass., 12 gennaio 2024, n. 1348
È necessaria l’immediata reazione della parte al manifestarsi dell’impedimento processuale.
Cass., 26 aprile 2023, n. 11029
Conferma il principio della tempestiva attivazione della parte per ottenere la rimessione in termini.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tardiva costituzione telematica del ricorrente può condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, quando il deposito avvenga oltre il termine previsto dalla disciplina processuale.
- La rimessione in termini è ammissibile solo in presenza di una causa non imputabile che presenti carattere di assolutezza; non basta un impedimento meramente relativo o una difficoltà pratica.
- Per ottenere la rimessione in termini è necessaria una reazione immediata e tempestiva della parte al verificarsi dell’impedimento che le ha impedito il compimento dell’atto processuale.
- Nel procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c., se la parte ricorrente non chiede espressamente la decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato.
- Alla rinuncia del ricorso segue l’estinzione del giudizio di cassazione e la condanna del ricorrente alle spese in favore della parte resistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22279/2025 del 02/08/2025
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22281/2025 del 02/08/2025
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22283/2025 del 02/08/2025
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22293/2025 del 02/08/2025
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22295/2025 del 02/08/2025
- ordinanza_civile · 2 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22296/2025 del 02/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →