Cassazione Civile, Ordinanza n. 19726/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società, sulla base di un processo verbale di constatazione relativo a una verifica fiscale. L'Ufficio contestava l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dal recupero a tassazione di rimanenze finali e disconosceva costi per affitti e locazioni e per servizi commerciali, con conseguente recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA e irrogazione delle sanzioni. La CTP aveva annullato l'atto e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, richiamando però una precedente decisione resa tra le stesse parti per l'annualità 2003, ritenendo che le questioni fossero oggettivamente connesse e che le valutazioni svolte in quel giudizio fossero integralmente sovrapponibili anche al 2004. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'obbligo di motivazione, perché la CTR si sarebbe limitata a un rinvio apodittico alla decisione relativa al 2003; 2) violazione di legge in materia di inventario, accertamento e inerenza dei costi; 3) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c. in relazione alla ripresa fiscale. La società contribuente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando una motivazione solo apparente nella sentenza di appello. Ha infatti rilevato che la CTR non aveva svolto una autonoma disamina delle specifiche censure dell'Ufficio né una verifica puntuale delle riprese riferite all'annualità 2004, limitandosi a richiamare una precedente decisione sull'annualità 2003. La Corte ha precisato che, pur essendo ammissibile la motivazione per relationem, nel caso concreto mancava un effettivo accertamento sulle peculiari operazioni economiche e sui dati contabili dell'anno 2004, che non possono ritenersi automaticamente sovrapponibili a quelli di un diverso esercizio. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame della censura accolta, delle questioni rimaste assorbite e per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione che si risolvano in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Impone al giudice tributario l'obbligo di motivare la decisione; la sua violazione può integrare nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiede che la decisione sia motivata in modo effettivo e intelligibile; la motivazione apparente viola il precetto costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, restando denunciabili solo le anomalie motivazionali estreme.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.
art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha riformulato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la riforma del vizio di motivazione.
art. 54, del d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato nel secondo motivo come norma violata in tema di IVA, poi assorbito.
artt. 15 e 39, del d.P.R. n. 600 del 1973
Invocati nel secondo motivo in materia di accertamento e deducibilità dei costi, poi assorbiti.
Invocato nel terzo motivo con riguardo al requisito di deducibilità/inerenza dei costi, poi assorbito.
Invocato nel terzo motivo sulla ripartizione dell'onere della prova in materia tributaria, poi assorbito.
Massime di principio
- In cassazione è denunciabile come nullità la sentenza del giudice di merito che presenti una motivazione solo apparente, cioè priva di un effettivo percorso argomentativo riconducibile alla decisione adottata.
- La motivazione per relationem è lecita, anche nel processo tributario, solo se il giudice faccia propria la precedente decisione o l'atto richiamato mediante un percorso comprensibile, chiaro ed esaustivo, senza limitarsi a un richiamo meramente assertivo.
- La sovrapponibilità tra controversie relative a annualità d'imposta diverse non può presumersi in modo automatico: ogni esercizio fiscale richiede un autonomo accertamento dei fatti, delle rimanenze, dell'inerenza dei costi e degli elementi rilevanti per la singola pretesa tributaria.
- La riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al 'minimo costituzionale' consente il controllo solo sulle anomalie motivazionali estreme, non sul semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
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