Cassazione Civile, Ordinanza n. 06332/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento della maggiore IMU relativa all’anno 2013, emesso con riguardo a due immobili del contribuente censiti in catasto nelle categorie C/2 e C/6. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto, ma in appello il Comune ha visto riformata la decisione: la CTR ha ritenuto che la classificazione catastale degli immobili non consentisse di riconoscere l’esenzione per abitazione principale e, comunque, che mancasse prova della dimora abituale. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello comunale per difetto di specificità; 2) extrapetizione, per avere la CTR esteso il thema decidendum alla prova della dimora abituale; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la residenza non era stata contestata e non poteva essere posta a base del rigetto; 4) motivazione apparente o inesistente della sentenza di appello; 5) violazione della disciplina IMU/ICI, per avere la CTR ritenuto indispensabile la categoria catastale A per l’esenzione dell’abitazione principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando anche che il vizio era comunque infondato, perché nel processo tributario l’appello del Comune non richiede formule rigorose se dall’atto emerge chiaramente la volontà di contestare la decisione di primo grado; inoltre il ricorrente non aveva rispettato l’onere di autosufficienza, non avendo trascritto né allegato compiutamente i motivi di appello. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, escludendo la nullità per motivazione apparente, poiché la sentenza d’appello conteneva una ratio decidendi comprensibile. Ha infine respinto i motivi sostanziali, precisando che, per l’agevolazione IMU/ICI sull’abitazione principale, la classificazione catastale è requisito necessario: gli immobili in categoria C/2 e C/6 non possono essere considerati abitazione principale, potendo al più assumere rilievo come pertinenze; la prova della dimora abituale era quindi superflua ai fini decisori. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, secondo la formula di rito, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel ricorso si deduceva omessa pronuncia ed extrapetizione; la Corte ha ribadito che il motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c. può essere veicolato, quanto al vizio di omessa pronuncia, solo nei limiti della nullità della sentenza, mentre l’esame nel merito di una questione può implicare il rigetto delle questioni preliminari non espressamente trattate.
La doglianza è stata respinta perché la CTR ha fondato la decisione su un requisito normativo che prescindeva dalla mera non contestazione della residenza anagrafica.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se radicalmente mancante o meramente apparente, ossia tale da impedire di ricostruire la ratio decidendi; nel caso concreto la sentenza di appello superava la soglia del minimo costituzionale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la CTR vi ha sostanzialmente adempiuto.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione apparente integra violazione del minimo costituzionale solo quando non consente il controllo sul ragionamento decisorio.
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l’appello deve contenere motivi specifici, ma la specificità è interpretata in modo restrittivo: è sufficiente una chiara volontà di contestare la decisione e la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, se l’atto nel suo complesso rende intelligibile la critica.
Opera il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: chi censura la valutazione di un avviso di accertamento deve riportare o sintetizzare i passaggi rilevanti dell’atto impositivo e indicare con precisione dove essi si trovino negli atti di causa.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il documento richiamato nel ricorso deve essere specificamente indicato e collegato alla fase processuale in cui è stato prodotto.
art. 8, comma 2, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
"Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"
Per l’ICI, dopo la modifica del 2006, la residenza anagrafica opera come presunzione relativa, superabile con prova contraria dell’effettiva dimora abituale del nucleo familiare.
art. 1, comma 173, lett. b, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Ha introdotto, per l’ICI, la presunzione di abitazione principale collegata alla residenza anagrafica, salvo prova contraria.
art. 1, comma 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 126
Ha escluso dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; la Corte ha valorizzato la rilevanza oggettiva della categoria catastale.
art. 8, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Per la prima IMU, l’abitazione principale è l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; l’esclusione opera per le pertinenze C/2, C/6 e C/7, e non per immobili di lusso.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
La definizione di abitazione principale e delle pertinenze, con riferimento all’IMU, rende necessario che l’immobile sia in specifiche categorie catastali; il riferimento al nucleo familiare è stato introdotto solo dal 2012.
art. 4, comma 5, lett. a, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44
Ha modificato la definizione di abitazione principale introducendo il riferimento al nucleo familiare e limitando l’agevolazione a un solo immobile quando i componenti del nucleo abbiano residenze/dimore diverse nel medesimo comune.
art. 1, comma 707, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Ha reintrodotto dall’1 gennaio 2014 l’esenzione dell’abitazione principale per le categorie non di lusso, confermando il rilievo della categoria catastale.
art. 1, comma 741, lett. b, L. 27 dicembre 2019, n. 160
Ha ribadito nella nuova IMU la definizione di abitazione principale e l’estensione alle pertinenze C/2, C/6 e C/7, con riferimento al nucleo familiare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello è ammissibile quando, letta l’impugnazione nel suo complesso, risulti chiara la volontà di contestare la decisione di primo grado; non è richiesta una formulazione sacramentale dei motivi, e il difetto di specificità va interpretato restrittivamente.
- Nel ricorso per cassazione chi deduce vizi relativi alla motivazione o alla valutazione di un avviso di accertamento deve rispettare rigorosamente l’autosufficienza, riportando o sintetizzando i passaggi dell’atto amministrativo e indicando dove siano reperibili negli atti di causa.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi o non permette il controllo logico-giuridico della decisione.
- Ai fini dell’agevolazione IMU/ICI per abitazione principale, la classificazione catastale rileva in modo decisivo: gli immobili appartenenti a categorie diverse da quelle abitative previste dalla legge non possono essere qualificati come abitazione principale, potendo al più assumere il ruolo di pertinenze se la legge lo consente.
- Per l’IMU e, in precedenza, per l’ICI, la prova della dimora abituale non può superare, da sola, la mancanza del presupposto catastale richiesto dalla disciplina agevolativa, quando il legislatore collega espressamente il beneficio a determinate categorie catastali.
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