Cassazione Civile, Ordinanza n. 06251/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società era stata dichiarata fallita su ricorso di un ente di gestione dei diritti d'autore per un credito derivante dal mancato pagamento di diritti per un evento musicale/spettacolo. Il fallimento era stato confermato in reclamo perché il debito risultava, secondo la corte territoriale, da una c.t.u. e da una ricognizione di debito sottoscritta dal legale rappresentante della società, non contestata. Avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso, la società fallita e il socio proponevano revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: la Corte avrebbe deciso sul falso presupposto che alcuni documenti non fossero stati prodotti, mentre sarebbero stati depositati sia nel fascicolo sia tramite istanza ex art. 369 c.p.c. I ricorrenti sostenevano inoltre che la Corte avesse omesso di percepire la presenza di dati relativi alla capienza della struttura e ai biglietti omaggio, rilevanti per il calcolo della soglia di fallibilità. La Cassazione ha però ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a un riesame del merito e non integrassero un errore revocatorio decisivo, anche perché l'ordinanza revocanda poggiava su più rationes decidendi autonome: oltre alla questione dei documenti, vi erano la mancata specificazione dei dati necessari a verificare la soglia e la mancata contestazione del calcolo effettuato sulla base documentale fornita dalla stessa reclamante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che il preteso errore di fatto non era decisivo, perché l'ordinanza revocanda si fondava su pluralità di rationes decidendi autonome; inoltre le censure dei ricorrenti erano dirette al riesame della decisione e non alla correzione di un errore percettivo revocatorio. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è rimedio straordinario e richiede un errore percettivo decisivo, non utilizzabile per ottenere un nuovo esame del merito o per censurare valutazioni giuridiche già compiute.
art. 369 c.p.c.
È richiamato solo come norma procedurale rispetto al deposito dei documenti invocato dai ricorrenti; la Corte non ne ricava un principio autonomo nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
principio di ragionevole durata del processo
È richiamato a sostegno della necessità che l'errore di fatto revocatorio sia decisivo, per evitare la protrazione indefinita dei giudizi e preservare la stabilità del giudicato.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro i provvedimenti della Cassazione è ammissibile solo se l'asserito errore di fatto consiste in una falsa percezione immediata e decisiva del contenuto degli atti o documenti, non in una critica valutativa della decisione.
- L'errore di fatto non è decisivo quando il provvedimento impugnato si fonda su più rationes decidendi autonome e almeno una di esse non sia investita da un errore revocatorio specificamente dedotto.
- Non è consentito utilizzare la revocazione per ottenere un riesame del merito o per introdurre, dopo la decisione, elementi di fatto che non risultino tempestivamente allegati e dimostrati come già dedotti nel giudizio precedente.
- Ai fini della revocazione, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando in modo puntuale dove e come i fatti o documenti asseritamente ignorati erano già stati prodotti nel giudizio a quo.
- La stabilità del giudicato e la ragionevole durata del processo impongono una lettura restrittiva dell'errore di fatto revocatorio, limitandolo ai soli casi in cui l'errore abbia realmente inciso in modo esclusivo sulla decisione.
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