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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06249/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione allo stato passivo proposta da una società per ottenere il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c. sul proprio credito, ammesso invece in chirografo. Il Tribunale rigettava l'opposizione. La società proponeva ricorso per cassazione, ma la Corte lo dichiarava improcedibile per mancato deposito, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della copia autentica del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione/comunicazione. La società proponeva quindi ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo due errori percettivi: (1) la Corte avrebbe erroneamente parlato di notifica del decreto, mentre vi era stata solo comunicazione via PEC mediante biglietto di cancelleria; (2) in ogni caso, per il provvedimento che decide l'opposizione allo stato passivo, l'impugnazione sarebbe soggetta alla disciplina dell'art. 99, ultimo comma, l. fall., sicché il riferimento alla notificazione sarebbe irrilevante. Sosteneva inoltre che la Corte non avrebbe considerato la presenza del provvedimento nel fascicolo d'ufficio acquisito su richiesta di parte.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i motivi di revocazione non integrassero un errore revocatorio, ma mirassero a contestare una valutazione giuridica compiuta nell'ordinanza revocanda. Ha osservato che il punto decisivo non era la distinzione tra notifica e comunicazione, poiché, secondo il principio richiamato, il ricorrente deve comunque depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica del provvedimento impugnato con la prova della comunicazione/notificazione. Ha inoltre rilevato che non sussisteva l'errore denunciato circa la presenza del fascicolo d'ufficio, poiché dalla verifica degli atti risultava che il fascicolo non era stato acquisito. Per tali ragioni il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis c.c.

    richiamato solo per individuare il privilegio invocato sul credito artigiano oggetto dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    impone il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione o comunicazione.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività del ricorso per cassazione, ma ritenuto irrilevante rispetto al preliminare controllo di procedibilità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma posta a fondamento del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione.

  • art. 99, ultimo comma, l. fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il provvedimento sull'opposizione allo stato passivo sarebbe soggetto a un regime impugnatorio diverso, con comunicazione e non notificazione.

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    richiamato per l'eventuale acquisizione del fascicolo d'ufficio, ma la Corte ha verificato che nel caso concreto il fascicolo non era stato acquisito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato con la prova della notificazione o comunicazione è adempimento necessario e la sua mancanza determina improcedibilità, indipendentemente dalle deduzioni sulla tempestività dell'impugnazione.
  • L'errore revocatorio non può essere fondato sulla mera contestazione della qualificazione giuridica data dalla Corte ai fatti processuali; la revocazione presuppone un errore di percezione su un dato di fatto decisivo, non un dissenso sull'interpretazione della disciplina applicabile.
  • La distinzione tra "notifica" e "comunicazione" del provvedimento non elide l'onere di deposito imposto dall'art. 369, comma 2, c.p.c., quando la Corte abbia affermato che deve comunque essere prodotta la documentazione idonea a dimostrare la conoscenza legale del provvedimento.
  • La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio, pur se richiesta, impedisce di fondare su tale fascicolo la prova della procedibilità del ricorso; la Corte non è tenuta a supplire all'inosservanza della parte nell'adempimento degli oneri di deposito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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