Cassazione Civile, Ordinanza n. 06247/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di dieci cartelle di pagamento relative a II.DD. e IVA per gli anni d'imposta 2005-2009, oltre che a imposta di registro 2003. La contribuente aveva affermato di esserne venuta a conoscenza solo attraverso estratti di ruolo. I giudici di merito avevano respinto il ricorso ritenendo che le cartelle fossero state ritualmente notificate e che non fossero state tempestivamente opposte. In cassazione la parte contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma nelle more del giudizio ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022 e di voler rinunciare al ricorso. La rinuncia non è stata notificata alle controparti e queste non hanno preso posizione sul fatto sopravvenuto.
La decisione
La Corte ha rilevato la sopravvenuta adesione della ricorrente alla definizione agevolata e la dichiarata rinuncia al ricorso, ma ha escluso la declaratoria di estinzione del giudizio perché l'istanza non era stata notificata alle controparti e non vi era un loro accoglimento espresso o una diversa definizione processuale condivisa. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non ha pronunciato sulle spese di lite, tenuto conto anche dei costi della definizione agevolata, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
definizione agevolata c.d. "rottamazione quater"
L'adesione alla definizione agevolata delle cartelle oggetto di causa determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
c.d. "doppio contributo unificato"
In caso di inammissibilità del ricorso conseguente all'adesione alla definizione agevolata, la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata delle cartelle oggetto del giudizio può determinare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso, se non notificata alle controparti e non accompagnata da una diversa definizione processuale condivisa, non comporta necessariamente l'estinzione del giudizio, potendo la Corte dichiarare l'inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse.
- Quando il ricorso diviene inammissibile per effetto di una definizione agevolata sopravvenuta, non vi è luogo a condanna alle spese e non sussistono i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.
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