Cassazione Civile, Ordinanza n. 06246/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso non è stato esaminato nel merito perché la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto anche senza accettazione della controparte, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (associata)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di associazione in partecipazione stipulato il 2 gennaio 2004, nel quale una società aveva ricevuto un apporto di € 145.000,00 e l'altra si era obbligata, secondo la ricostruzione della controparte, a rimborsare € 29.000,00 per ciascun anno e a rendere un rendiconto semestrale. La società associata ha agito sostenendo che l'altra parte avesse violato gli obblighi contrattuali, non effettuando i rendiconti nelle modalità pattuite e omettendo i versamenti dovuti dal 31.12.2004, con conseguente operatività di una clausola risolutiva espressa e diritto alla restituzione delle somme versate, agli utili maturati e al risarcimento del danno. Il Tribunale ha rigettato le domande; la Corte d'appello, invece, ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto e ha condannato la società associata a restituire € 132.500,00 a titolo di restituzione del conferimento partecipativo, oltre interessi. In cassazione la società soccombente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., deducendo la formazione del giudicato sul rigetto della domanda restitutoria; 2) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e 1458 c.c., sostenendo che, a seguito della risoluzione, la condanna alla restituzione dell'apporto non potesse essere pronunciata perché la domanda sarebbe stata rinunciata in appello dalla controparte; 3) vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo relativo alla qualità della dott.ssa Mery Gattari quale mandataria/procuratrice della società resistente in occasione dell'episodio di restituzione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo anche senza accettazione della controparte, non avendo carattere accettizio.
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita formazione del giudicato sul rigetto della domanda restitutoria.
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita formazione del giudicato formale sulla statuizione di primo grado.
È richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione o pronuncia oltre il chiesto in relazione alla restituzione dell'apporto.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la rinuncia in appello della domanda restitutoria da parte della controparte.
È richiamato dal ricorrente nel contestare la condanna restitutoria conseguente alla risoluzione del contratto.
È il parametro di legittimità invocato per i primi due motivi, qualificati come violazioni di norme processuali e sostanziali incidenti sulla validità della decisione.
È il parametro invocato per il terzo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche in mancanza di accettazione della controparte, perché l'atto non ha natura accettizia ai fini processuali.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- La rinuncia al ricorso non esonera il rinunciante dalla condanna alle spese del giudizio di cassazione, salvo diversa regolazione nei limiti consentiti.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito delle censure dedotte.
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