Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Il consumatore aveva stipulato un contratto di somministrazione di gas per uso domestico, con prezzo indicato come fisso per 24 mesi nelle condizioni particolari tecnico-economiche. Ricevute fatture con importi maggiori, aveva contestato che il prezzo fosse stato in realtà variato tramite l’applicazione del parametro PCS specifico della località, sostenendo che la clausola fosse vessatoria e nulla ai sensi del Codice del consumo, che la documentazione contrattuale fosse ingannevole e che la società avesse agito anche in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente addebitate e il risarcimento dei danni. In Cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per incompetenza del giudice di primo grado e per mancata rimessione alla sezione specializzata imprese; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi a provvedimenti dell’ARERA e dell’AGCM; 3) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e delle norme del Codice del consumo, per avere il tribunale escluso la vessatorietà della clausola sul prezzo e ritenuto validamente accettate le condizioni contrattuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: era nuova la doglianza sulla nullità della sentenza di primo grado, non risultava tempestivamente dedotta in appello, e comunque la competenza del giudice adito si era consolidata; inoltre il tribunale monocratico, in appello, era correttamente investito della controversia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme, essendo l’appello integralmente confermativo della decisione di primo grado. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le censure miravano a sollecitare una rivalutazione del merito: il tribunale aveva accertato che il prezzo finale era determinabile, che la clausola era stata specificamente approvata, che il consumatore aveva dichiarato di aver ricevuto e compreso la documentazione e che il CTU aveva confermato la correttezza dei calcoli. Non sono state liquidate spese poiché la resistente non ha svolto difese in Cassazione; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
comma 2; lettere L e N; lettera I
La Corte ha ribadito che la valutazione di vessatorietà richiede un significativo squilibrio giuridico e normativo, non meramente economico, e che nel caso concreto il giudice di merito aveva escluso la vessatorietà della clausola perché chiara, specificamente sottoscritta e determinabile nel suo contenuto economico.
Richiedono specifica approvazione delle clausole che aggravano la posizione del contraente aderente; nel caso concreto il tribunale ha accertato l’esistenza di una specifica sottoscrizione delle clausole rilevanti.
La censura di violazione è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva disposto e valorizzato una consulenza tecnica in una materia specialistica.
Le eventuali nullità della sentenza di primo grado dovevano essere fatte valere nei limiti e secondo le regole dell’appello.
In presenza di doppia conforme in fatto è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità processuali, ma la doglianza è stata ritenuta in parte nuova e quindi inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme.
Il giudice ad quem può sollevare d’ufficio il conflitto negativo di competenza solo nei casi e nei termini previsti; nel caso concreto la competenza era comunque ormai stabilizzata.
Richiamato quale termine preclusivo per il regolamento d’ufficio di competenza.
artt. 341 e 350, comma 1, c.p.c.
Una volta stabilita la competenza del giudice di pace, l’appello avverso la sua sentenza è trattato dal tribunale in composizione monocratica.
La mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado è inammissibile per difetto di interesse se il vizio non rientra nelle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non già compresi nel giudizio di merito, e il ricorrente deve indicare specificamente dove e come tali questioni siano state dedotte nei precedenti gradi.
- La censura di nullità della sentenza di primo grado, se non comporta i casi tassativi di rimessione al primo giudice, è priva di interesse quando il giudice d’appello ha comunque deciso nel merito tutte le questioni controverse.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme in fatto, salvo che il ricorrente dimostri che le basi fattuali delle due decisioni siano diverse.
- La valutazione del carattere vessatorio di una clausola contrattuale e della sua chiarezza/comprensibilità appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- Nel Codice del consumo, il significativo squilibrio rilevante ai fini della vessatorietà riguarda lo squilibrio giuridico e normativo della clausola, non il mero squilibrio economico.
- La specifica approvazione della clausola e la dichiarazione del cliente di aver ricevuto e compreso la documentazione contrattuale sono elementi idonei a escludere la nullità della clausola stessa, se il giudice di merito li ritiene provati.
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