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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06252/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso per attività di patrocinio a carico dello Stato svolta in un giudizio di separazione personale. L’avvocata interessata aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso la liquidazione di Euro 700,00, chiedendo un importo maggiore. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e aumentato la liquidazione, ma lo aveva fatto nonostante il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza non fossero stati notificati al Ministero della giustizia; la ricorrente aveva anche chiesto un nuovo termine per instaurare correttamente il contraddittorio. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell’art. 170 d.P.R. 115/2002 e dell’art. 15 d.lgs. 150/2011, oltre che degli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c., per avere il Tribunale deciso senza contraddittorio regolarmente instaurato e senza concedere un nuovo termine per la notifica; 2) violazione dell’art. 92 c.p.c. in punto di compensazione delle spese, fondata sul presupposto errato che la contumacia del Ministero equivalga a mancata opposizione alla domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la mancata instaurazione del contraddittorio non precludesse la rilevazione del vizio e che il termine fissato per la comparizione nel rito dell’opposizione alla liquidazione non sia perentorio ma ordinatorio, con conseguente possibilità di assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notifica. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. L’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione/innanzi al Presidente del Tribunale, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato è un atto introduttivo di un procedimento contenzioso; il giudice deve verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali e non può superare la somma richiesta.

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    Il termine fissato nel decreto di comparizione è qualificato come ordinatorio e non perentorio; l’omessa notifica può quindi essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine.

  • art. 101 c.p.c.

    La decisione non può essere resa senza il regolare contraddittorio quando il giudice deve rilevare d’ufficio la relativa nullità; il tema del contraddittorio rileva anche in sede di opposizione alla liquidazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell’esigenza del giusto processo e del contraddittorio effettivo.

  • art. 157 c.p.c.

    La regola secondo cui la nullità non può essere opposta da chi vi ha dato causa opera solo per le nullità deducibili su istanza di parte e non per quelle rilevabili d’ufficio, come la mancata instaurazione del contraddittorio.

  • art. 161 c.p.c.

    Il motivo è ritenuto ammissibile nonostante la nullità processuale dedotta, poiché si tratta di vizio rilevabile d’ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice, nel decidere l’opposizione, non può attribuire più di quanto richiesto dalla parte istante.

  • art. 92 c.p.c.

    La statuizione sulle spese non può fondarsi su un presupposto erroneo quanto alla mancata opposizione della parte intimata.

  • art. 327 c.p.c.

    L’inesistenza della notificazione può essere fatta valere anche con impugnazione, con conseguente persistenza dell’interesse a dedurre il vizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al Ministero è necessaria per il regolare contraddittorio, ma la sua omissione non impedisce al giudice di assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notifica, poiché il termine fissato nel decreto è ordinatorio.
  • La nullità derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio è rilevabile d’ufficio e non è paralizzata dalla regola per cui chi ha causato la nullità non può opporla, regola che opera solo per le nullità deducibili su iniziativa di parte.
  • L’opposizione al decreto di liquidazione non ha natura di impugnazione in senso stretto, ma di procedimento contenzioso introduttivo nel quale il giudice deve verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, restando nei limiti della somma richiesta e applicando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando la decisione di primo grado si fonda su un errore circa la regolare partecipazione della parte intimata, anche la statuizione sulle spese risulta viziata e va riesaminata dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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