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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22263/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 emesso nei confronti di un socio di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, sulla base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. L'Ufficio ha ritenuto che ingenti movimentazioni bancarie sui conti intestati ai soci e a soggetti a loro strettamente collegati fossero riferibili alla società e integrassero ricavi non contabilizzati. Il contribuente ha impugnato l'accertamento sostenendo, tra l'altro: l'erronea applicazione delle presunzioni bancarie; l'ultrapetizione della CTR per avere evocato una società familiare di fatto e una interposizione fittizia non dedotte; l'omessa/insufficiente motivazione circa la prova dell'interposizione, la doppia imposizione e la provenienza delle somme da altre società; la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci e l'inapplicabilità dell'art. 5 TUIR alle società di capitali; la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli estratti conto, degli assegni e dell'autorizzazione alle indagini bancarie; nonché la mancata considerazione di alcune circostanze fattuali e documentali, inclusa la sentenza CEDU richiamata in memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di società a ristretta base sociale e di stretti legami familiari, è legittimo riferire alla società le movimentazioni dei conti dei soci e dei congiunti, salvo prova contraria specifica e analitica, prova che nel caso non è stata fornita. Ha dichiarato inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il limite del "minimo costituzionale" della motivazione e per la doppia conforme, oltre che per difetto di specificità e novità di alcune censure. Ha escluso il litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci, ribadendo che esso opera per le società di persone, non per le società di capitali salvo opzione per la trasparenza ex art. 5 TUIR, non risultante nel caso. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione dell'avviso e sull'omessa allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, rilevando che il contenuto essenziale degli accertamenti era stato trasfuso nel PVC consegnato al contribuente e che l'autorizzazione era indicata e allegata al verbale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le presunzioni sulle movimentazioni bancarie operano anche per i conti intestati ai soci o ai loro congiunti quando vi siano elementi sintomatici della riferibilità delle somme alla società a ristretta base sociale, salvo prova contraria specifica e analitica.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In materia IVA valgono le stesse presunzioni sulle movimentazioni bancarie e la loro possibile estensione ai conti dei soci in presenza di indici di collegamento con la società.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o di omessa pronuncia va proposta in modo specifico; non è sufficiente una doglianza che in sostanza attacchi la motivazione o la valutazione di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile senza indicare specifici profili di divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il litisconsorzio necessario tra società e soci è configurabile per le società di persone, non per le società di capitali nel caso ordinario.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dalla censura sul litisconsorzio necessario, ma ritenuto non applicabile al caso delle società di capitali a ristretta base sociale.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non riconosciuto come fondamento di nullità nel caso concreto.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'imputazione per trasparenza ai soci è rilevante solo se la società abbia optato per quel regime; in difetto, non sussiste litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento è validamente motivato quando il contenuto essenziale degli accertamenti è riportato nell'atto e rinvia al PVC conosciuto dal contribuente.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per il profilo della motivazione/prova documentale, ma la Corte ha ritenuto sufficiente il contenuto dell'avviso e del PVC.

  • art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La doglianza sull'autorizzazione alle indagini bancarie è stata respinta perché l'autorizzazione risultava dal PVC consegnato e sottoscritto.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla censura sulle verifiche fiscali, ma non è stato ritenuto violato nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla doglianza sulle verifiche fiscali e sull'autorizzazione alle indagini, ritenuta infondata.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della sentenza di merito era al di sopra del minimo costituzionale e quindi non censurabile per insufficienza motivazionale.

  • art. 337 c.p.c.

    È possibile la sospensione del giudizio del socio in pendenza dell'impugnazione della sentenza resa sulla società, per rapporto di pregiudizialità-dipendenza, ma non per litisconsorzio necessario.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste il presupposto per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale, le movimentazioni bancarie sui conti intestati ai soci o ai loro stretti congiunti possono essere imputate alla società e utilizzate come base dell'accertamento, quando esistano elementi sintomatici della riferibilità delle somme all'ente e non sia fornita una prova contraria specifica, analitica e convincente.
  • La sola relazione familiare o la sola qualità di socio, amministratore o congiunto non bastano da sole, in astratto, a fondare l'imputazione fiscale: l'Ufficio deve allegare indizi ulteriori idonei a rendere plausibile la disponibilità effettiva delle somme da parte del soggetto accertato o della società.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è oggi sindacabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale radicale; non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito o delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente i profili di divergenza tra le due decisioni di merito.
  • Tra società di capitali e soci non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario per l'impugnazione dell'accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili; il rapporto è di pregiudizialità-dipendenza, non di inscindibilità del contraddittorio, salvo opzione per il regime di trasparenza.
  • L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando contiene il nucleo essenziale delle risultanze istruttorie e rinvia a un PVC conosciuto o consegnato al contribuente; non è necessario allegare integralmente tutta la documentazione bancaria se il contenuto rilevante risulta già reso conoscibile.
  • La doglianza sulla mancanza dell'autorizzazione alle indagini bancarie è infondata se dagli atti di verifica risulta che l'autorizzazione esisteva ed era stata portata a conoscenza della parte verificata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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