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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02535/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di riclassamento catastale avviato dal Comune su una centrale idroelettrica di proprietà di un consorzio di bonifica, che l'Ufficio ha poi rettificato attribuendo alla centrale la categoria D/1 e alle opere idrauliche connesse la categoria E/9, con distinte rendite. Il consorzio ha impugnato l'avviso sostenendo che l'impianto, per natura giuridica dell'ente proprietario e per la sua destinazione esclusivamente pubblicistica, dovesse essere classificato nella categoria E, e in particolare E/9, perché privo di autonoma attitudine commerciale o industriale e non utilizzabile separatamente dalle altre opere consortili. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme catastali e civilistiche, insistendo sulla natura pubblica del consorzio, sulla funzione solo strumentale della centrale rispetto al servizio consortile e sull'irrilevanza della produzione di energia ai fini del classamento. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe trascurato la natura pubblicistica dell'ente, la non commercialità dell'impianto e la sua asserita non autonomia funzionale rispetto alle ulteriori opere consortili.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la destinazione dell'impianto a produrre energia per l'attività pubblicistica del consorzio non esclude il classamento in categoria D/1, poiché ai fini catastali rilevano le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua autonomia produttiva, non la natura pubblica del proprietario né l'assenza di scopo di lucro. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, per le centrali idroelettriche, l'art. 1-quinquies del d.l. n. 44/2005 impone di considerare nel bene complesso anche gli elementi essenziali incorporati, come le turbine. Ha inoltre ribadito che gli impianti dei consorzi di bonifica vanno distinti tra quelli strettamente funzionali alla bonifica, che possono ricadere nella categoria E, e quelli che hanno caratteristiche di impianto produttivo, che invece non vi rientrano. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la decisione di merito era conforme nei due gradi e, comunque, la censura si risolveva nella riproposizione di questioni già decise. Il consorzio è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 336, L. n. 311/2004

    costituisce il fondamento del procedimento di riclassamento catastale attivato dal Comune e poi portato a rettifica dall'Ufficio

  • art. 2, commi 40 e 42, D.L. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006

    va interpretato nel senso che, ove sia ravvisabile l'autonomia funzionale dell'impianto, non può essere accolta la classificazione richiesta dal consorzio

  • art. 2, comma 1, D.M. n. 28/1998

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di classamento catastale

  • art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 125/1989

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 8, D.L. n. 90/1990 conv. in L. n. 165/1990

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 862 c.c.

    richiamato per sostenere la natura pubblica dei consorzi di bonifica

  • art. 59 R.D. n. 215/1933

    richiamato quale disciplina dei consorzi di bonifica e della loro attività pubblicistica

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    prospettato dal ricorrente come parametro del primo motivo per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel testo come qualificazione del secondo motivo, ma poi corretto in art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    parametro della censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne esclude la ricorrenza

  • art. 360, comma 4 c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità della censura per doppia conforme

  • art. 1-quinquies D.L. n. 44/2005 conv. in L. n. 88/2005

    interpretato come norma che, per le centrali elettriche, impone di includere nella stima gli elementi costitutivi connessi strutturalmente al bene complesso, comprese le turbine

  • art. 4 R.D.L. n. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939

    richiamato come disposizione di base della stima catastale, letta alla luce dell'interpretazione autentica successiva

  • art. 1, comma 540, L. n. 311/2004

    richiamato come precedente disposizione interpretativa riproposta e poi superata con efficacia retroattiva

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato

  • art. 10 L. n. 843/1942

    richiamato dalla CTR come base normativa del classamento degli immobili del tipo in questione

  • d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato dalla CTR in tema di categorie catastali per centrali, dighe, canali e impianti analoghi

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale di una centrale idroelettrica rilevano primariamente le caratteristiche oggettive e strutturali del bene e la sua autonomia funzionale, non la natura pubblica del proprietario né la destinazione soggettiva impressa all'immobile.
  • L'assenza di scopo di lucro o l'utilizzazione dell'impianto per finalità istituzionali non è, da sola, sufficiente a ricondurre l'immobile alla categoria E, se il bene conserva caratteristiche di impianto produttivo classificabile nel gruppo D.
  • Per le centrali elettriche, nella stima catastale devono essere considerati come parte del bene complesso anche gli elementi essenziali strutturalmente incorporati e non separabili senza alterazione sostanziale del complesso, come le turbine.
  • Nell'attività dei consorzi di bonifica occorre distinguere tra impianti strettamente strumentali alla bonifica, che possono giustificare il ricorso alla categoria E, e impianti che presentano caratteri produttivi o industriali, i quali restano classificabili nel gruppo D anche se impiegati per scopi pubblicistici.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la censura si traduce nella mera riproposizione di questioni già esaminate dai giudici di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • La rendita catastale è determinata secondo criteri oggettivi riferiti al bene, sicché il fine perseguito dal proprietario può assumere rilievo solo se desumibile dalle caratteristiche dell'immobile e non come dato meramente contingente dell'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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