Cassazione Civile, Ordinanza n. 02535/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di riclassamento catastale avviato dal Comune su una centrale idroelettrica di proprietà di un consorzio di bonifica, che l'Ufficio ha poi rettificato attribuendo alla centrale la categoria D/1 e alle opere idrauliche connesse la categoria E/9, con distinte rendite. Il consorzio ha impugnato l'avviso sostenendo che l'impianto, per natura giuridica dell'ente proprietario e per la sua destinazione esclusivamente pubblicistica, dovesse essere classificato nella categoria E, e in particolare E/9, perché privo di autonoma attitudine commerciale o industriale e non utilizzabile separatamente dalle altre opere consortili. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme catastali e civilistiche, insistendo sulla natura pubblica del consorzio, sulla funzione solo strumentale della centrale rispetto al servizio consortile e sull'irrilevanza della produzione di energia ai fini del classamento. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe trascurato la natura pubblicistica dell'ente, la non commercialità dell'impianto e la sua asserita non autonomia funzionale rispetto alle ulteriori opere consortili.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la destinazione dell'impianto a produrre energia per l'attività pubblicistica del consorzio non esclude il classamento in categoria D/1, poiché ai fini catastali rilevano le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua autonomia produttiva, non la natura pubblica del proprietario né l'assenza di scopo di lucro. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, per le centrali idroelettriche, l'art. 1-quinquies del d.l. n. 44/2005 impone di considerare nel bene complesso anche gli elementi essenziali incorporati, come le turbine. Ha inoltre ribadito che gli impianti dei consorzi di bonifica vanno distinti tra quelli strettamente funzionali alla bonifica, che possono ricadere nella categoria E, e quelli che hanno caratteristiche di impianto produttivo, che invece non vi rientrano. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la decisione di merito era conforme nei due gradi e, comunque, la censura si risolveva nella riproposizione di questioni già decise. Il consorzio è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 336, L. n. 311/2004
costituisce il fondamento del procedimento di riclassamento catastale attivato dal Comune e poi portato a rettifica dall'Ufficio
art. 2, commi 40 e 42, D.L. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006
va interpretato nel senso che, ove sia ravvisabile l'autonomia funzionale dell'impianto, non può essere accolta la classificazione richiesta dal consorzio
art. 2, comma 1, D.M. n. 28/1998
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di classamento catastale
art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 125/1989
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 8, D.L. n. 90/1990 conv. in L. n. 165/1990
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato per sostenere la natura pubblica dei consorzi di bonifica
art. 59 R.D. n. 215/1933
richiamato quale disciplina dei consorzi di bonifica e della loro attività pubblicistica
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
prospettato dal ricorrente come parametro del primo motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato nel testo come qualificazione del secondo motivo, ma poi corretto in art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
parametro della censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne esclude la ricorrenza
richiamato per affermare l'inammissibilità della censura per doppia conforme
art. 1-quinquies D.L. n. 44/2005 conv. in L. n. 88/2005
interpretato come norma che, per le centrali elettriche, impone di includere nella stima gli elementi costitutivi connessi strutturalmente al bene complesso, comprese le turbine
art. 4 R.D.L. n. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939
richiamato come disposizione di base della stima catastale, letta alla luce dell'interpretazione autentica successiva
art. 1, comma 540, L. n. 311/2004
richiamato come precedente disposizione interpretativa riproposta e poi superata con efficacia retroattiva
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato
art. 10 L. n. 843/1942
richiamato dalla CTR come base normativa del classamento degli immobili del tipo in questione
d.P.R. n. 1142/1949
richiamato dalla CTR in tema di categorie catastali per centrali, dighe, canali e impianti analoghi
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale di una centrale idroelettrica rilevano primariamente le caratteristiche oggettive e strutturali del bene e la sua autonomia funzionale, non la natura pubblica del proprietario né la destinazione soggettiva impressa all'immobile.
- L'assenza di scopo di lucro o l'utilizzazione dell'impianto per finalità istituzionali non è, da sola, sufficiente a ricondurre l'immobile alla categoria E, se il bene conserva caratteristiche di impianto produttivo classificabile nel gruppo D.
- Per le centrali elettriche, nella stima catastale devono essere considerati come parte del bene complesso anche gli elementi essenziali strutturalmente incorporati e non separabili senza alterazione sostanziale del complesso, come le turbine.
- Nell'attività dei consorzi di bonifica occorre distinguere tra impianti strettamente strumentali alla bonifica, che possono giustificare il ricorso alla categoria E, e impianti che presentano caratteri produttivi o industriali, i quali restano classificabili nel gruppo D anche se impiegati per scopi pubblicistici.
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la censura si traduce nella mera riproposizione di questioni già esaminate dai giudici di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- La rendita catastale è determinata secondo criteri oggettivi riferiti al bene, sicché il fine perseguito dal proprietario può assumere rilievo solo se desumibile dalle caratteristiche dell'immobile e non come dato meramente contingente dell'attività svolta.
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