Cassazione Civile, Ordinanza n. 02421/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla rideterminazione della rendita catastale di un immobile censito in categoria D/7. La società aveva presentato nel 2018 una dichiarazione DOCFA ai sensi dell'art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015, chiedendo lo scorporo delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo e una conseguente riduzione della rendita. L'Ufficio aveva respinto la proposta confermando la rendita originaria, ritenendo non corretta l'esclusione degli impianti. Il primo giudice e poi la corte tributaria regionale avevano rigettato il ricorso, valorizzando soprattutto il fatto che una precedente DOCFA del 2017 non aveva menzionato né scorporato tali impianti, con la conseguenza che la successiva DOCFA non avrebbe potuto più far valere il beneficio. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 3 L. 241/1990, 1, commi 21 e 22, L. 208/2015 e 115 c.p.c., sostenendo che l'avviso fosse immotivato o comunque insufficientemente motivato e che la consulenza di parte dovesse valere come prova non contestata; 2) violazione degli artt. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015, 4 d.m. 701/1994 e 17 R.d.l. 652/1939, contestando la lettura restrittiva della normativa che aveva escluso la possibilità di ottenere lo scorporo con la DOCFA del 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha confermato il consolidato principio sulla sufficienza della motivazione dell'avviso DOCFA quando l'Ufficio non disattende i fatti ma diverge solo nella valutazione tecnica, e ha ribadito che la perizia stragiudiziale non è soggetta al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; tuttavia ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso in radice la possibilità di presentare, nel 2018, la DOCFA di scorporo degli impianti per il solo fatto che una precedente DOCFA del 2017 non li avesse menzionati. Secondo la Corte, l'art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015 consente la presentazione degli atti di aggiornamento a decorrere dal 1° gennaio 2016 senza prevedere un termine finale né una consumazione definitiva del diritto per il mancato inserimento nella prima dichiarazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado, che dovrà riesaminare i profili residui della controversia alla luce di tale principio.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione dell'avviso tributario.
art. 3 L. 241/1990
richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"; "possono presentare atti di aggiornamento... per la rideterminazione della rendita catastale"
la norma consente lo scorporo delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo mediante atti di aggiornamento DOCFA; il potere non si consuma per la mancata indicazione in una precedente DOCFA e non è previsto un termine finale per esercitarlo.
art. 115 c.p.c.
la perizia stragiudiziale depositata in giudizio non è fatto suscettibile di non contestazione, ma mero elemento indiziario da valutare.
art. 1, comma 23, L. 208/2015
richiamato per affermare che solo per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 era prevista efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2016.
art. 4 d.m. 701/1994
richiamato quale disciplina procedurale degli atti di aggiornamento catastale.
art. 17 R.d.l. 652/1939
richiamato in tema di stima/classamento catastale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale a seguito di procedura DOCFA, se l'Ufficio non contesta i fatti indicati dal contribuente ma si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; se invece vengono disattesi elementi fattuali, la motivazione deve essere più analitica.
- La perizia o consulenza stragiudiziale prodotta da una parte nel processo civile non costituisce un fatto storico suscettibile di applicazione del principio di non contestazione, ma un elemento indiziario che il giudice deve liberamente valutare.
- La disciplina introdotta dall'art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015 consente agli intestatari catastali di immobili di categoria D ed E di chiedere la rideterminazione della rendita escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Il diritto a presentare atti di aggiornamento per lo scorporo delle componenti impiantistiche non si esaurisce per il solo fatto che una precedente DOCFA non abbia menzionato tali beni; in assenza di un termine finale espresso, la successiva dichiarazione resta ammissibile, salvo i limiti di efficacia temporale previsti dalla legge.
- L'efficacia retroattiva della rideterminazione della rendita, per l'anno 2016, opera solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il termine speciale previsto dalla legge; per quelli successivi resta ferma l'efficacia dal momento della presentazione.
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